F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all’epoca dei fatti Calciatore della Società AC Perugia Calcio Srl), MARIANO GRIMALDI (Agente di Calciatori), Società AC PERUGIA CALCIO Srl – (nota n. 3143/187pf 13-14/AM/ma del 20.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014
(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all’epoca dei fatti Calciatore della Società AC Perugia Calcio Srl), MARIANO GRIMALDI (Agente di Calciatori), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 3143/187pf 13-14/AM/ma del 20.12.2013).
Il deferimento Con provvedimento del 20 dicembre 2013 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Fabio Ayres, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3 e 21, comma 3 del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, perché, pur avendo conferito mandato esclusivo all'agente di calciatori Marco Petrin in costanza di validità ed efficacia dello stesso conferiva un ulteriore mandato a favore di altro agente, Mariano Grimaldi, in palese violazione della esclusività del mandato stesso; - il Sig. Mariano Grimaldi, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3 e 19, commi 1 lettera a), 3 e 5 del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per aver ottenuto dal calciatore Fabio Ayres procura a rappresentarlo, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad individuare la sussistenza di precedenti vincoli contrattuali; - la Società AC Perugia Calcio Srl, a titolo dì responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Fabio Ayres al momento dei fatti. La Procura federale fonda la propria azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 10/10/2013, alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si comunicava l'invalidità dell'incarico affidato in data 07/10/2013 all'agente Mariano Grimaldi dal calciatore Fabio Ayres, con contratto di mandato n. 5108, in quanto a quella data risultava depositato altro mandato conferito dallo stesso calciatore all'agente Marco Petrin in data 01/10/2013 e con validità fino al 30/09/2015 Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres facevano pervenire due memorie scritte, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura federale, per palese insussistenza delle violazioni addebitate dall'organo requirente, in quanto il calciatore Sig. Fabio Ayres non avrebbe conferito alcun mandato procuratorio prima di quello sottoscritto con l'agente Mariano Grimaldi, tant'è che detto calciatore ha immediatamente provveduto a comunicare sia alla Commissione Agenti di Calciatori che alla Procura federale il suo disconoscimento della firma apposta sul mandato conferito all'agente Marco Petrin e a inoltrare formale denuncia-querela nei confronti dell'agente Marco Petrin, supportata da perizia calligrafica. I difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres chiedevano pertanto di respingere il deferimento elevato dalla Procura federale con proscioglimento dei deferiti. In data 8/1/2014 perveniva peraltro comunicazione fax del mancato ricevimento, da parte del deferito Mariano Grimaldi, per cambio di domicilio, dell'avviso di convocazione per la riunione odierna. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Fabio Ayres, della sanzione della sospensione della licenza da agente per mesi 2 (due), oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti di Mariano Grimaldi e l'ammenda di € 1000,00 (€ mille/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl. Sono comparsi altresì i difensori dei Sigg.ri Fabio Ayres e Mariano Grimaldi e della Società AC Perugia Calcio Srl, i quali si sono riportati integralmente alle proprie difese in atti, chiedendo in subordine la rimessione degli atti alla Procura federale per un supplemento istruttorio relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all’agente Marco Petrin. Relativamente alla posizione dell’agente Mariano Grimaldi, i difensori hanno chiesto la concessione di un termine a difesa, in considerazione della mancata ricezione da parte del loro assistito dell’avviso di convocazione all’odierna udienza. I motivi della decisione La Commissione, in considerazione di quanto su esposto, esaminati gli atti e sentite le parti, rimette gli atti alla Procura federale per un supplemento di indagini relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all’agente Marco Petrin.
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