F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Dirigente della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO Spa – (nota n. 3268/412pf 13-14/SP/SS/blp del 2.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Dirigente della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÁ DI PALERMO Spa - (nota n. 3268/412pf 13-14/SP/SS/blp del 2.1.2014). Con provvedimento del 2.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Giorgio Perinetti, dirigente tesserato della Società US Città di Palermo Spa, e la Società US Città di Palermo Spa, per rispondere: - il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere, con il comunicato stampa a firma Giorgio Perinetti pubblicato dal sito “palermocalcio.it” e con le dichiarazioni riportate dai quotidiani “Corriere dello Sport-Stadio”, “Gazzetta dello Sport” e “Tuttosport” in data 21.12.2013, 22.12.2013 e 23.12.2013, espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro dell’incontro Carpi- Palermo del 21.12.2013 Sig. Renzo Candussio e del quarto ufficiale di gara Sig. Alessandro Caso, adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua Società, quindi esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell’ambito della FIGC e pertanto violando i doveri di lealtà, correttezza e probità; - la Società US Città di Palermo Spa della violazione di cui all’art. 4, comma 2, e all’art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti ascritti al proprio dirigente tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giorgio Perinetti e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giorgio Perinetti e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giorgio Perinetti, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00) ciascuno per il Sig. Giorgio Perinetti e per la Società US Città di Palermo Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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