F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CORRADI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl – (nota n. 3144/161pf 13-14/AM/seg del 20.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CORRADI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 3144/161pf 13-14/AM/seg del 20.12.2013). Il deferimento Con provvedimento del 20 dicembre 2013, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Luciano Corradi, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl; - la Società US Salernitana Srl; per rispondere: - il Sig. Luciano Corradi, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl all'epoca dei fatti, della violazione prevista e punita dagli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS vigente, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico, in favore degli allenatori Galderisi e Cavalletto e dello stesso Collegio Arbitrale; - la Società US Salernitana 1919 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante. La Procura Federale fonda la propria azione disciplinare sull'esposto, datato 20/09/2013, con cui il Sig. Daniele Cavalletto comunicava alla Procura federale che la Società US Salernitana 1919 Srl aveva provveduto al pagamento di quanto stabilito dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico nella riunione del 5 luglio 2013, depositato in data 15 luglio 2013, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 8 comma 15 del CGS, e quindi quando la violazione regolamentare si era già concretizzata. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la Società US Salernitana 1919 Srl, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Luciano Corradi, nonché il Sig. Luciano Corradi in proprio, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si contestavano gli addebiti mossi nei confronti dei deferiti in quanto infondati, in fatto ed in diritto, per inesistenza del fatto contestato, con conseguente richiesta di proscioglimento dei deferiti dai rispettivi addebiti. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell’ammonizione per il Sig Luciano Corradi e dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società US Salernitana 1919 Srl. E' comparso inoltre il difensore del Sig Luciano Corradi e della Società US Salernitana 1919 Srl, il quale ha integrato diffusamente le proprie difese in atti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante il ricevimento da parte della Lega Nazionale Professionisti - Segreteria del Collegio Arbitrale - a mezzo di lettera raccomandata a r. del 15 luglio 2013, ricevuta in data 18 luglio 2013, del lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico nella riunione del 5 luglio 2013, depositato in data 15 luglio 2013, hanno provveduto al pagamento di quanto stabilito dal detto lodo, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 8 comma 15 del CGS, e quindi quando la violazione regolamentare si era già concretizzata, determinando così sia la responsabilità disciplinare del Sig Luciano Corradi, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della ammonizione per il Sig. Luciano Corradi e quella della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società US Salernitana 1919 Srl.
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