F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. SEBASTIANI DANIELE; – AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. IANNASCOLI DANILO; – AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PUNTO VI) N.O.I.F. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE (NOTA N. 2473/202PF 13-14/SP/BLP DEL 20.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. SEBASTIANI DANIELE; - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. IANNASCOLI DANILO; - AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PUNTO VI) N.O.I.F. E AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE (NOTA N. 2473/202PF 13-14/SP/BLP DEL 20.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013) Con reclamo tempestivamente e ritualmente introdotto, la Delfino Pescara 1936 S.r.l. ed i sigg.ri Daniele Sebastiani e Danilo Iannascoli, questi ultimi nella rispettiva qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della detta società, hanno impugnato la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui a Com. Uff. n. 42/CDN, pubblicato il 17.12.2013. Con tale statuizione il giudice di prime cure, su deferimento della Procura Federale, ha rilevato la violazione dell’art. 85 lett. b, punto VI, N.O.I.F. per intervenuta corresponsione a proprio tesserato, il calciatore Quintero Paniagua Juan Fernando, dell’emolumento relativo alla mensilità di maggio 2013 (esattamente € 5.000,00) per contanti, anziché mediante utilizzo del bonifico bancario, condannando di conseguenza gli incolpati alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per ciascuno di essi. La discussione del gravame veniva fissata dalla Corte per la seduta del 14 gennaio 2014, nel corso della quale prendevano la parola il rappresentante della Procura ed il difensore dei ricorrenti chiedendo, rispettivamente, il rigetto e l’accoglimento del reclamo che, a parere del Giudicante, non appare fondato. Il gravame risulta articolato su due motivi, apparentemente distinti, ma da considerare unitariamente, sostenendo, entrambi, la stessa sostanziale argomentazione. Secondo le prospettazioni della reclamante, la fattispecie non configurerebbe la violazione contestata per difetto di effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma per cui è controversia. A parere degli appellanti, l’art. 85 N.O.I.F., posto a tutela dei principi della trasparenza edella tracciabilità dei pagamenti, non sarebbe stato violato nella fattispecie in quanto l’erogazione di € 5.000,00 in favore del calciatore Quintero era stata determinata da urgenti necessità di quest’ultimo, pressato dall’ulteriore esigenza di trasferirsi immediatamente, per motivi personali, in Colombia, proprio paese d’origine. Osserva ancora la difesa appellante che i principi e le situazioni tutelati dalla normativa in richiamo risulterebbero totalmente rispettati nella presente vicenda, in quanto sarebbe stata ampiamente consentita la verifica del motivo per il quale il versamento in contanti era stato effettuato, realizzando, in tal modo, da un lato la tutela del bene giuridico costituito dall’interesse del proprio tesserato, dall’altro mancata violazione della disposizione regolamentare contestata. Eccepiscono, infine, i ricorrenti, richiamando ancora una volta il principio della legalità sostanziale, che la fattispecie posta in essere e poi sanzionata sarebbe stata oggetto di espressa comunicazione da parte del sodalizio, dimostrando in tal modo la buona fede dell’operazione. Va in contrario preliminarmente osservato che, come risulta dall’atto di deferimento e come pacifico in causa, l’intervenuto pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato in forma irregolare non è stato oggetto di spontanea ammissione della società reclamante, ma è stato rilevato dal report della società di revisione Deloitte & Touch S.p.A. incaricata dalla F.I.G.C. dei relativi controlli: conseguentemente è consentito affermare che le invocate tracciabilità e trasparenza del pagamento sono emerse soltanto a seguito della verifica effettuata dalla società di revisione, non certo per comunicazione dell’odierna parte ricorrente. Nel merito, la violazione ascritta risulta pacifica, anche perchè documentalmente comprovata, conseguentemente la condotta sanzionata resta totalmente illegittima, indipendentemente dalle motivazioni, peraltro indimostrate, che l’avrebbero originata. Non pare revocabile in dubbio che l’espresso divieto di eseguire versamenti in favore di propri tesserati con modalità diverse da quelle previste dall’art. 85 N.O.I.F. non può che determinare la violazione della disposizione in richiamo, costituendo la stessa obbligo sostanziale e non mera prescrizione formale. Del resto, non può trascurarsi che il più volte citato art. 85 ripropone il divieto stabilito dal D.lgs. 231/07 con il quale è stabilito che i pagamenti oltre la soglia di € 1.000,00 devono essere effettuati in modo ricostruibile, cioè attraverso istituti bancari, parabancari (carte di credito) o di Poste Italiane s.p.a.: la ricordata prescrizione di legge non ammette deroghe per alcun motivo e/o ragione, con la conseguenza che pagamenti in contanti in misura superiore alla ricordata soglia costituiscono insuperabile violazione della ricordata normativa: tale principio è indiscutibilmente conforme a quello regolante la disposizione federale per cui è processo. Infine, non può dimenticarsi che il primo giudice, ritenendo comprovata la buona fede dei reclamanti ed apprezzabili le loro intenzioni, ha già effettuato una sostanziale riduzione della sanzione proposta dalla Procura, determinandola nella misura di un terzo rispetto a quella inizialmente richiesta. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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