F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Gaetano LUCENTI / ACD CITTA’ di VITTORIA (102/12) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Gaetano LUCENTI / ACD CITTA' di VITTORIA (102/12) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA L'allenatore dilettante Lucenti Gaetano con la qualifica di allenatore di base iscritto al S.T.della F.I.G.C, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della società A.C.D Città di Vittoria, partecipante al campionato di Eccellenza Siciliano, girone B,con ricorso del 15/02/2012 ha adito questo Collegio Arbitrale per il mancato pagamento della somma di € 8000,00 (ottomila), oltre gli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante da rivalutazione monetaria, per il mancato pagamento delle rate comprese tra il mese di settembre 2011 e il mese di gennaio 2012. A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata dell' 1/7/2011 con la quale la società resistente si a impegnata a corrispondere al ricorrente la somma di € 11.500,00 da erogare in cinque rate di C 1.917,00 cadauna con scadenza 30/8/2011, 30/9/2011, 30/10/2011, 30/11/2011, 30/12/2011 e di una rata di € 1.915,00 con scadenza 30/01/2012, quale premio di tesseramento annuale per la stagione calcistica 2011/2012. Dichiara di essere stato esonerato con dichiarazione scritta dell' 11 /10/2011. La Segreteria di questo Collegio invitava la società, con raccomandata A.R. del 28 marzo 2012 a presentare proprie note difensive ed al ricorrente la possibilità di produrre eventuali controdeduzioni; in pari data chiedeva al CR della Sicilia L.N.D di certificare il deposito del contratto stipulato tra le parti in data 1/7/2011. Il CR Sicilia ha attestato il deposito di un contratto, sempre datato 1/7/2011 dal quale risultava the la prestazione del Sig. Lucenti e stata fissata a titolo gratuito. La società resistente di conseguenza deduceva che nulla era dovuto stante la gratuità della prestazione. Il Sig. Lucenti con nota del 16/4/2012 controdeduceva alla difesa della società resistente affermando di disconoscere la firma apposta sul presunto accordo economico rilasciato a titolo gratuito e di confermare la richiesta originaria di 8.000,00 euro a saldo di quanto pattuito. Alla luce di quanto esposto dal ricorrente in data 20 novembre 2012 la Segreteria del Collegio inoltrava gli atti alla Procura Federale per valutare i contratti stipulati circa la eventuale contraffazione di firma su detti documenti e per 1'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità sportiva. Dall'indagine della Procura a emerso che la firma apposta sulla dichiarazione di gratuità prodotta dall'A.C.D. Città di Vittoria non a riconducibile al Sig.Lucenti Gaetano, detta gratuità a comunque esclusa anche dagli assegni emessi dalla società in oggetto, nonché da contenuto delle dichiarazioni rese dal Sig. Cammalleri Pietro. Infatti durante l'audizione davanti alla Procura Federale del 12/3/2013 il Sig. Lucenti ribadiva di aver sottoscritto un contratto dell'importo complessivo di € 11.500,00, detta somma veniva garantita da assegni tratti sul conto Banca Prossima intestato all'A.C.D. Città di Vittoria. Tali titoli consistevano in un assegno di € 3000,00 con scadenza 30 /9/ 2011 che il Sig. Lucenti in fase di interrogatorio ammetteva di aver incassato; altro assegno di € 3000,00 con scadenza 30 ottobre 2011, risultato insoluto, poi sostituito da altro assegno di pari importo a firma di Cassarino Giuseppe, protestato il 29/3/2012, per il quale veniva rilasciata una liberatoria "per evitare i danni del protesto". Infine venivano emessi sul conto corrente della società A.C.D. Città di Vittoria altri due assegni, uno dell'importo di € 2000,00 con scadenza 10/12/2011 ed altro assegno di ,6 500,00 con scadenza 20/10/2011. 11 Collegio alla luce di quanto esposto ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto,tenuto conto delle risultanze delle indagini della Procura Federale che ha appurato la falsità della firma apposta sulla dichiarazione di gratuità dell' 1/7/2011. Tale pretesa di gratuità viene peraltro esclusa dagli assegni emessi dall'A.C.D. Città di Vittoria nonché dalle dichiarazioni rese dal segretario della società Sig. Cammalleri che disconosce la firma del Sig. Lucenti apposta sul modulo prodotto innanzi al Collegio Arbitrale. Nonché sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti alla Procura Federale dove ammetteva di aver incassato un assegno di 3.000,00 euro con scadenza 30/9/2011; e di aver rilasciato la liberatoria per l'assegno di 3.000,00 euro con scadenza 30/10/2011; mentre per quanto concerne gli assegni di € 2.000,00 con scadenza 10/12/2011 e di € 500,00 con scadenza 20/10/2011 nulla viene osservato. Pertanto alla luce di quanto esposto al Sig. Lucenti va riconosciuto a saldo di quanto pattuito (11.500,00 euro) il residuo, rispetto a quello incassato di € 3000,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.C.D. Città di Vittoria di corrispondere all'allenatore Lucenti Gaetano la somma di € 3.000,00 a saldo del premio pattuito di € 11.500,00 oltre agli interessi maturati pari ad € 115,00 per un totale di € 3.115,00 Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova e del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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