F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Andrea MARONGIU / ASD SANT’ANTIOCO-ANTIOCHENSE (120/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Andrea MARONGIU / ASD SANT'ANTIOCO-ANTIOCHENSE (120/23) ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 20 marzo 2013 l'allenatore dilettante Marongiu Andrea ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. Sant'Antioco - Antiochense il pagamento della somma di € 6.500,00, oltre agli interessi di mora a saldo della somma pattuita con la scrittura privata stipulata tra le parti in data 22/8/2011 che prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00. Con il suddetto accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sardegna la società in questione si era impegnata a corrispondere all'allenatore Marongiu Andrea un premio di tesseramento annuale di € 7.500,00 da pagarsi in quattro rate di € 1.875,00 cadauna con scadenza 31/10/2011; 31/12/2011; 28/02/2012 e 30/4/2012, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal 22/8/2011 fino al 30/6/2012, con tre allenamenti settimanali. In data 11 gennaio 2012 il Sig. Marongiu veniva esonerato dall'incarico con una lettera formale a firma del Presidente della società Sig. Paolo Luigi Dessi. Con nota del 06 giugno 2013 il Segretario di questo Collegio Arbitrale invitava la società A.S.D. Sant'Antioco - Antiochense a presentare proprie difese a fronte del reclamo del Sig. Marongiu e quest'ultimo a presentare proprie eventuali controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione allegata al ricorso,rilevato che la società non ha fatto pervenire nessuna nota difensiva per controbattere alla pretesa del ricorrente, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM 11 Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. Sant'Antioco - Antiochense di corrispondere all'allenatore Marongiu Andrea la somma di € 6.500,00 a saldo del premio di tesseramento sottoscritto il 22/8/2011 per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi equitativamente calcolati pari ad ,6 97,00 per un totale di € 6.597,00 La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it