F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Salvatore TARANTINO / A.S.D. EQUIPE COMPRENSORIO PALERMO (121/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Salvatore TARANTINO / A.S.D. EQUIPE COMPRENSORIO PALERMO (121/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 21 marzo 2012 l'allenatore dilettante signor Salvatore Tarantino, assistito dall'Avv. Pietro Alosi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Equipe Comprensorio di Palermo (in precedenza denominata C.U.S.D. Città di Capaci) partecipante, nella stagione sportiva 2011/2012, al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 24 agosto 2011, l'allenatore si e impegnato ad effettuare la conduzione tecnica della prima squadra a titolo completamente gratuito, mentre la suindicata Società si a impegnata a riconoscergli un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad un 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra residenza/domicilio dell'allenatore e il campo di giuoco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Con il reclamo in esame, il signor Salvatore Tarantino chiede a questo Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Equipe Comprensorio di Palermo di corrispondergli l'importo relativo al rimborso delle spese di trasporto sostenute durante la stagione sportiva ed al riguardo fornisce uno specifico specchietto dove fornisce tutti i dati necessari per ricostruire l'importo richiesto ammontante ad € 3.488,00 (tremiquattrocentoottantotto/00). Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso, con fax in pari data, copia dell'accordo intercorso tra le parti e regolarmente depositato in data 24 agosto 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6 giugno 2013, ricevute dalla società A.S.D. Equipe Comprensorio di Palermo e dall'allenatore 1'11 giugno successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerate altresì che la società A.S.D. Equipe Comprensorio di Palermo nulla ha ritenuto di contro dedurre P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società società A.S.D. Equipe Comprensorio di Palermo di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Tarantino la somma di € 3.558,00 (tremilacinquecentocinquantaotto/00) cosi determinata: quanto ad € 3.488,00 (tremilaquattrocentottantaotto/00) quali spese di trasporto regolarmente documentate ed € 70,00 (settanta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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