F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Gennarino PULICE / N.S.D. PROMOSPORT (122/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Gennarino PULICE / N.S.D. PROMOSPORT (122/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 22 marzo 2013 l'allenatore dilettante signor Gennarino Pulice ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società N.S.D. Promosport partecipante al campionato di promozione girone A del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 16 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Gennarino Pulice un premio di tesseramento, di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) da erogare in otto rate mensili di € 700,00 (settecento/00) ciascuna e scadenti il 15 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012. Il signor Pulice precisa altresì di essere stato esonerato in data 14 dicembre 2011. Con il reclamo in esame, il signor Gennarino Pulice chiede a questo Collegio di far obbligo alla N.S.D. Promosport di corrispondergli l’importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) avendo la società provveduto ad onorare solo le prime tre rate di quanto previsto nell'accordo per un totale di € 2.100,00 (duemilacento/00). Nel ricorso si richiedono, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 16 successivo, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6 giugno 2013, ricevuta dalla società N.S.D. Promosport e dall'allenatore l’11 giugno successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la N.S.D. Promosport nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della N.S.D. Promosport, di corrispondere all'allenatore signor Gennarino Pulice la somma di € 3.570,00 (tremilacinquecentosettanta/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 70,00 (settanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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