F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA:all. Mario PIETROPINTO / U.S.D. PRO CAVESE (129/23) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA:all. Mario PIETROPINTO / U.S.D. PRO CAVESE (129/23) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI In data 5 aprile 2013 perviene al Collegio Arbitrale il ricorso presentato dall'Avv. Rosaria Maria Rizzo, nominato ufficialmente dal tecnico professionista di seconda categoria Mario Pietropinto a rappresentarlo e difenderlo in virtù di mandato a margine,contro la società. U.S.D. Pro Cavese 1394, partecipante al campionato Campano di Eccellenza, affinché venga riconosciuta al suo assistito la somma di € 7.000,00 stabilita nel contralto economico stipulato con la medesima unitamente ad € 195,46 per gli interessi legali maturati dalla data del ricorso. Chiede inoltre gli vengano rimborsate,come previsto nell'accordo economico al punto 2b, le spese di viaggio da lui sostenute nell'espletamento della sua attività di allenatore a favore della società quantificate in € 6.708,80 per indennità spese chilometriche, € 407,40 per spese autostradali ed €.126,82 per interessi maturati su indennità e quelli che andranno a maturare fino al saldo del ricorso. Comunica infine che la società A.S.D. Vis San Giorgio (matricola 61766) con la quale il tecnico aveva sottoscritto il contratto durante la stagione 2011/2012 nei periodi successivi ha cambiato, pur mantenendo lo stesso numero di matricola, diverse denominazione fino a quella attuale di U.S.D. Pro Cavese 1394. Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte vengono allegati: - contratto economico stipulato con la A.S.D. Vis San Giorgio in data 10 settembre 2011 nel quale si conviene che la società, nell'assumere l'allenatore Mario Pietropinto quale responsabile della prima squadra per la stagione 2011-2012, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di € 7.000,00 ripartito in 3 rate di €. 1.800,00 cadauna alle scadenze dei mesi di dicembre 2011 e gennaio,febbraio 2012 più una rata a saldo di € 1.600,00 alla fine del mese di marzo 2012. - copia del suo tesseramento - dettagliato rapporto documentato sul numero dei viaggi percorsi,delle distanze chilometriche e delle spese autostradali sostenute dal tecnico Mario Pietropinto negli spostamenti con la propria autovettura dalla sua abitazione al campo da gioco della società. Con raccomandata del 6 giugno 2013 il Segretario del Collegio invita la società U.S.D. Pro Cavese 1394 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Mario Pietropinto ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Chiede inoltre il 13 settembre 2013 al competente Comitato Regionale Campania 1'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo, oltre conferma e copia del medesimo, una comunicazione con la quale vengono illustrati i vari cambiamenti di denominazione della società U.S.D. Pro Cavese 1394 nel corso degli anni dal 2010-2012. II Collegio presa visione degli atti pervenuti e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni dalla società decide di accogliere il ricorso. P.Q.M. Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e obbliga la società U.S.D. Pro Cavese 1394 al pagamento a favore dell'allenatore Mario Pietropinto della somma di € 7.000,00 a saldo dell'accordo economico,di €.322,28 per interessi equitativamente determinati e di € 7.116,20 per spese di viaggio per un totale complessivo di € 14.438,48 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità ,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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