F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Pasquale SQUICCIARINI / S.S.D. FORTIS TRANI srl (133/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014
VERTENZA: all. Pasquale SQUICCIARINI / S.S.D. FORTIS TRANI srl
(133/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso dell' 11/04/2013, all'allenatore di base Uefa "B" Pasquale Squicciarini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate perche gli venisse riconosciuto da parte della S.S.D. FORTIS TRANI S.R.L. il pagamento della somma di €
11.200,00, di cui € 10.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.200,00 per spese di viaggi, oltre interessi di mora e risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente ha allegato at ricorso la copia della scrittura privata, sottoscritta in data del 21/09/2013, da cui si evince che la società, per la conduzione tecnica della 1^ squadra, partecipante al
Campionato Interregionale della Lnd, nella stagione sportiva 2012/2013, si era impegnata a
corrispondergli un premio di tesseramento annuale di €10.000,00, suddiviso in cinque ratei di €
2.000,00 cadauno con scadenze nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio e febbraio 2013, oltre at rimborso spese viaggi come per Legge.
La società convenuta, con raccomandata del 19//04/2013, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Pasquale Squicciarini, ha precisato che non risponde al vero l'esonero così come lamentato dal ricorrente nel ricorso e che, tra l'altro, non risulta essere stato allegato alto stesso, ma che la verità a ben diversa e cioè:
-in data 8/11/2012 e stato il sig. Squicciarini a dimettersi dall'incarico di allenatore della JA squadra;
-le dimissioni non sono mai state ufficializzate con una documentazione scritta inviata in società;
-il ricorrente il giorno 8/11/2012, data delle dimissioni, risulta aver abbandonato il posto di lavoro senza motivazione, contravvenendo alla normativa federate in materia di Accordo Economico e di lealtà e onestà nei confronti di società e squadra.
Continua, inoltre, affermando che in data 13/04/2013, la società ha reintegrato l'allenatore
Squicciarini convocandolo, a mezzo telegramma, di cui ha allegato copia, presso lo stadio comunale di Trani per affidargli nuovamente la guida della 1^ squadra, fino alla stagione sportiva 2012/2013, ma questi non si a presento e di ciò a stata data comunicazione al Dipartimento Interregionale della Lnd, come si evince dall'allegata copia, chiedendo anche "il blocco e 1'annullamento del contratto sottoscritto tra le parti". In merito alla richiesta del ricorrente di avanzare la somma di € 11.200,00 la stessa a da ritenersi nulla per violazione della normativa per aver abbandonato la squadra, di contro allo stesso sono state corrisposte la somma di € 2.400,00 in acconto della stagione sportiva 2012/2013.
Viene, infine, lamentato il danno economico ricevuto dalla società per aver dovuto tesserare altro allenatore nonché quello di immagine ricevuto per il comportamento avuto dal ricorrente abbandonando la squadra. Il ricorrente, in data 3/05/2013, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della Società affermando che le stesse sono infondate e pretestuose per i seguenti motivi:
-in data 8/11/2012 veniva esonerato "verbalmente" dal Presidente della società sig. Abruzzese Pasquale al quale veniva richiesto di formalizzare l'esonero in forma scritta;
-che la società, non avendo provveduto a formalizzare l'esonero con lettera scritta, nonostante numerosi solleciti verbali fatti, veniva diffidata con raccomandata del 3/02/2013, di cui fornisce copia;
-che, continuando l'inerzia della sopracitata a comunicare per iscritto l'esonero, in data 10/04/2013, ha provveduto a richiedere a questo Collegio Arbitrate di far obbligo alla S.S.D. Fortis Trani S.R.L. di pagargli le sue spettanze economiche ammontanti ad € 10.000,00, oltre ad €
1.200,00 per rimborso spese forfettarie, oltre ad interessi di mora e rivalutazione.
Il ricorrente ha comunicato, altresì, che il Presidente della S.S.D. Fortis Trani S.R.L. con telegramma del 15/04/2013, lo aveva convocato per il giorno successivo, alle ore 13,30 presso lo stadio comunale di Trani per reintegrarlo alla guida della squadra ma che era stato costretto a disertare 1'appuntamento a causa di salute, giustificando l'assenza con l'invio di certificato medico, di cui ha allegato copia, in cui veniva prognosticato una convalescenza di giorni venti, a far data dal 15/04/2013. Il ricorrente ha, infine, ribadito di non essersi mai dimesso e qualora ciò fosse vero si chiede come mai la società lo volesse integrare nel suo ruolo di allenatore alla guida della squadra e per quale motivo la citata società sarebbe rimasta silente per tanto tempo senza riscontrare la sua lettera del 3/02/2013, con la quale veniva richiesto la formalizzazione dell'esonero, pertanto, ha riconfermato quanto richiesto con il ricorso specificando che alcuna somma ha ricevuto in acconto.
Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 30/05/2013, ha inviato alla S.S.D. Fortis Trani S.R.L., su sua richiesta, e per conoscenza at ricorrente Squicciarini, la documentazione relativa alla vertenza in essere comunicando che le eventuali controdeduzioni sarebbero dovute essere inviate alla controparte nel termine di giorni otto dalla data della comunicazione.
Il Presidente della S.S.D. Fortis Trani S.R.L., con raccomandata del 3/06/2013, ha contro dedotto alle osservazioni fatte pervenire dall'allenatore Squicciarini Pasquale, ribadendo che e assolutamente falso 1'esonero ricevuto dal ricorrente e per affermare ciò ha allegati alcuni articoli giornalistici apparsi il giorno stesso delle dimissioni del ricorrente, articoli mai smentite dall' allenatore.
Il Presidente ha, ancora sostenuto che non esiste alcuna raccomandata inviata dall'allenatore alla società spedita il 3/02/2013, con la quale veniva sollecitata la formalizzazione dell'esonero e per ciò e stato richieste sia al Collegio Arbitrale che al ricorrente l'invio della missiva e le ricevute di ritorno inviata alla società in quanto non allegate nel reclamo del 2/05/2013.
Viene, altresì, ribadito la consegna della somma di € 2.400,00, quale acconto versato at ricorrente per la stagione sportiva 2012/2013, e che, in base all'accordo tra società ed allenatori dilettanti, nessuna somma deve essere pagata all'allenatore dimissionario.
Inoltre, per quanto concerne il pagamento della somma di € 1.200,00, dovute per spese di viaggi sostenuti dall'allenatore nel periodo di attività svolta con la S.S.D. Fortis Trani S.R.L., nulla e dovuto in quanto allo stesso a stato garantito vitto e alloggio a Trani in appartamento e ristorante pagati dalla società, mentre la cifra di € 10.000,00, dovuta per premio di tesseramento, a stata
pattuita al lordo e non al netto.
Infine, la convenuta in ordine ha quanto affermato ha ribadito di respingere il reclamo dell'allenatore per le violazioni alla normativa federate per aver abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione e di emettere a suo carico un provvedimento disciplinare di squalifica e di condanna ad un risarcimento pecuniario da quantificare.
Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 13/09/2013, fatta dal Segretario di questo
Collegio Arbitrate , ha comunicato che, in data 25/09/2012, presso i loro Uffici a stato depositato l'accordo economico tra le parti in questione.
In ordine ai fatti narrati questo Collegio Arbitrate ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente Squicciarini Pasquale a meritevole di essere parzialmente accolto.
La società, con il telegramma di convocazione del 16/04/2013, inviato ricorrente Squicciarini, con la richiesta di reintegro del ricorrente alla guida della I^ squadra fino al termine del campionato ha dato prova di averlo in precedenza esonerato, di contro 1'allenatore, non presentandosi
successivamente at suo reintegro, anche dopo la sua riabilitazione in salute, ha dimostrato le sue dimissioni dall'incarico ricevuto e, pertanto, il suo compenso doveva essere calcolato dal 21/09/2012, data di sottoscrizione dell'accordo economico, fino alla data del 16/04/2013, data del reintegro.
Per tale periodo di tempo al ricorrente spetta la somma di € 7.770,00, equitativamente calcolata, oltre ad interessi.
La società S.S.D. Fortis Trani S.R.L. circa 1'assunto delle dimissioni dell'allenatore avrebbe dovuto contestare 1'accaduto sin dal primo momento con comunicazioni formali alto Squicciarini nonché agli Organi Federali competenti. Inoltre, la convenuta non ha fornito a questo Collegio Arbitrale la prova del pagamento della somma di € 2.400,00, con la produzione di ricevute di pagamenti effettuati at ricorrente e debitamente quietanzate dallo stesso. L'allenatore, di contro, ha omesso di documentare le spese sostenute per i viaggi effettuati nel periodo dell'attività svolta in Trani, con la produzione di apposite pezze giustificative, cosi come previsto e come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
P.Q.M.
II Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Fortis Trani S.R.L. di corrispondere all'allenatore Pasquale Squicciarini la somma di € 7.700,00 a saldo di
quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 120,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.820,00, su cui andranno operate le ritenute dovute come per legge. Nulla e dovuto per l' invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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