F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: ALL. Vincenzo ALOISIO / A.S.D. CREMISSA (135/23) ARBITRI:sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: ALL. Vincenzo ALOISIO / A.S.D. CREMISSA (135/23) ARBITRI:sigg. Mauro DALL'AGLIO e Antonio BARATTA Con ricorso del 16/04/2013, l'allenatore di base Vincenzo Aloisio, assunto in qualità di tecnico della 1^ squadra della A.S.D. CREMISSA, partecipante al campionato di Promozione gir. A, nella stagione sportiva 2012 / 2013, ha adito questo Collegio perche faccia obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 8.000.00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo dell'accordo economico sottoscritto tra le parti. L'accordo-tipo depositato presso il C.R. Calabria - L.N.D. come da copia agli atti prevedeva un premio di tesseramento di € 8.000,00 da pagarsi in otto rate mensili di € 1.000,00 da settembre 2012 ad aprile 2013. 11 tecnico dichiara di essere stato esonerato verbalmente, e nella lettera agli atti, inviata al C.R. Calabria e P.C. alla A.S.D. CREMISSA, fa notare che sempre verbalmente la Società gli propone di affiancare un nuovo mister alla guida della 1^ squadra, ma viste le premesse e le condizioni che si sono create rimane a disposizione della Società, ma solo nella mansione di primo allenatore della 1^ squadra. La A.S.D. CREMISSA ritualmente invitata con raccomandata AR ricevuta il 14/10/2013 come da R.R. agli atti, ad inviare eventuali controdeduzioni, nulla ha contro dedotto. II Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la Società nulla ha ritenuto di contro dedurre e che l'importo massimo previsto per la stagione sportiva 2012 / 2013 per il Campionato di Promozione e di € 7.000,00, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. CREMISSA di corrispondere all'allenatore Vincenzo Aloisio € 7.000,00 ( settemila / 00 ) a saldo del premio tesseramento per la stagione sportiva 2012 / 2013, oltre ad € 98,19 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.098,19 (settemilanovantotto / 19 ) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. 11 Collegio decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per avere le parti in causa stabilito, nell'accordo-tipo un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'ART. 94 ter comma 13 delle NOIF. e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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