F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA : all. Renato MARLETTA / ASD LEONZIO 1909 (71/23) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014
VERTENZA : all. Renato MARLETTA / ASD LEONZIO 1909
(71/23)
ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI
Con ricorso del 24/11/2012 l'allenatore di base Marietta Renato regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C. tesserato per la società Leonzio 1909 come collaboratore I^ squadra per la stagione 2011/2012 partecipante at campionato di eccellenza del C.R.Sicilia ed esonerato verbalmente in data 20/10/2011, adiva questo Collegio affinché obbligasse la società al pagamento di euro
10000,00 come da contratto allegato ai documenti,comunica inoltre che la società asd Leonzio 1909 veniva radiata dai ruoli della F.I.G.C. con comunicato n.144 del 9/09/2012.
Il Segretario del Collegio visti i documenti pervenuti chiedeva come da prassi al CR Sicilia di
inviare i documenti in merito ai rapporti economici intercorsi tra le parti,nonché di comunicare la data del deposito stesso.
Il Comitato Regionale Sicilia rispondeva at Segretario del Collegio inviando copia del contratto economico stipulate tra le parti e depositato in data 08/10/2011 dal quale si evince che le prestazioni dell'allenatore Marletta per la stagione calcistica 2011/2012 sono da ritenersi gratuite.
In merito l'allenatore e la società avevano stipulato due contratti nello stesso giorno uno gratuito ed uno remunerativo depositando solo quello a titolo gratuito.
Il Collegio vista la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la questione nasce in quanto nella stagione sportiva 2011/2012 allenatori e società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti hanno applicato il dispositivo contenuto nel Comunicato Ufficiale della LND n.52 del 10/8/2011 che faceva divieto di premi di tesseramento ma solo di prestazioni a titolo gratuito,successivamente,con il Comunicato Ufficiale n.201 del 22/5/2012, sono stati riformulati i nuovi premi di tesseramento annuale previsti per gli Allenatori Dilettanti e annullato il precedente divieto di retribuzione.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo all'asd Leonzio di corrispondere all'allenatore Marletta Renato la somma di euro 10000,00 in conformità dei nuovi
massimali,determinati con il Comunicato Ufficiale n.201 del 22/5/2012.
Considerate la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012,che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici,sia le società,risolta con il Comunicato Ufficiale L.N.D. n.201 del 22 maggio 2012,che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi,annullando il precedente divieto,le parti non debbono essere deferite alla Procura Federate. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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