F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA : all. Davide CARUSO / ASD LEONZIO 1909 (72/23) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA : all. Davide CARUSO / ASD LEONZIO 1909 (72/23) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con ricorso del 24/11/2012 l'allenatore di base Caruso Davide regolarmente iscritto nei ruoli della F.I.G.C. tesserato per la società Leonzio 1909 come allenatore in seconda per la stagione 2011/2012 partecipante al campionato di eccellenza del C.R. Sicilia ed esonerato verbalmente in data 2/11/2011, adiva questo Collegio affinché obbligasse la stessa società al pagamento di euro 7000,00 come da contratto allegato ai documenti,comunica inoltre che la società asd Leonzio 1909 veniva radiata dai ruoli della F.I.G.C. con comunicato n.144 del 9/09/2012. II Segretario del Collegio visti i documenti pervenuti chiedeva come da prassi al CR Sicilia di inviare i documenti in merito ai rapporti economici intercorsi tra le parti nonché di comunicare la data del deposito stesso. Il Comitato Regionale Sicilia rispondeva al Segretario del Collegio inviando copia del contratto economico stipulato tra le parti e depositato in data 08/10/2011 dal quale si evince che le prestazioni dell'allenatore Caruso per la stagione calcistica 2011/2012 sono da ritenersi gratuite. In merito l'allenatore e la società avevano stipulato due contratti nello stesso giorno uno a titolo gratuito ed uno remunerativo depositando,solo quello a titolo gratuito. Il Collegio vista la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la questione nasce in quanto nella stagione sportiva 2011/2012 allenatori e società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti hanno applicato il dispositivo contenuto nel Comunicato Ufficiale della LND n.52 del 10/8/2011 che faceva divieto di premi di tesseramento ma solo di prestazioni a titolo gratuito,successivamente con Comunicato Ufficiale n.201 del 22/5/2012,sono stati riformulati i nuovi premi di tesseramento annuale previsti per gli allenatori dilettanti e annullato il precedente divieto di retribuzione. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Caruso Davide e dichiara l'obbligo alla asd Leonzio 1909 di corrispondere allo stesso la somma di euro 7000,00 come da contratto. Considerata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012,che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici,sia le società,risolta con il Comunicato Ufficiale L.N.D. n.201 del 22 maggio 2012,che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi,annullando il precedente divieto,le parti non debbono essere deferite alla Procura Federale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it