F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA:all. Alberigo VOLINI / SSD. CITTA’ di POTENZA (86/23) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA:all. Alberigo VOLINI / SSD. CITTA' di POTENZA (86/23) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 4.01.13 l'allenatore di Base Volini Alberigo, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della S.S.D. arl CITTA' di POTENZA, il pagamento della somma di € 2.250,00 quale corrispettivo per i ratei non corrisposti dei mesi di Agosto, Novembre e Dicembre 2012 relativi al premio di tesseramento come previsto e pattuito in dieci distinte rate nell'accordo del 18.08.12 sottoscritto con il legale rappresentante della Società, per la conduzione tecnica della Squadra partecipante al campionato Interregionale "Girone H" per la Stagione 2012/13 quale allenatore in seconda della 1" Squadra. Precisava il ricorrente di essere stato esonerato in data 19 Dicembre 2012 tramite lettera consegnata a mani e di aver attivato la procedura di autotutela come prevista nei casi analoghi mettendosi formalmente a disposizione della Società. Precisava altresì che gli erano stati pagati i ratei relativi a Settembre ed Ottobre, le cui ricevute produceva in atti unitamente ad ulteriore documentazione utile al giudizio, insistendo per il pagamento di quanto a lui spettante e riservando, cosa poi puntualmente effettuata nelle more della trattazione del giudizio, successivamente sospeso in attesa delle determinazioni della Procura Federale, come investita del caso, la presentazione della domanda integrativa anche per i ratei di Febbraio, Marzo ed Aprile nonché per quello di Maggio, l'ultimo,in imminente scadenza. Invitata a controdedurre dalla stessa Segreteria del Collegio, che aveva poi provveduto a richiedere conferma dell'avvenuto deposito dell'accordo presso il competente Comitato, la convenuta Società lo faceva con propria memoria del 14 Febbraio 2013, ove contestava integralmente l'avversa domanda, sostenendo di aver consegnato ulteriori € 1.000,00 in contanti al ricorrente, di cui per il al momento non era in grado di esibire la relativa quietanza per le ragioni spiegate nella stessa replica, e sostenendo ancora di nulla comunque dovere al Volini essendo stato egli stesso, a detta della resistente, ad aver richiesto l'esonero come poi avvenuto. Chiedeva infine proprio sul comportamento dell'allenatore l'intervento della Procura Federale perche facesse luce sulla vicenda. Controdeduceva il ricorrente con nota del successivo 22 Febbraio in cui, contestate a sua volta le pretese giustificazioni della Società, definiva addirittura risibili le repliche in ordine ad eventuali ulteriori pagamenti, atteso il mancato sostegno della benché minima base documentale degli stessi come invocati. Il Dipartimento Interregionale della Serie D con nota del 27 Marzo 2013, dopo richiesta della Segreteria del Collegio, non confermava il deposito dell'accordo stipulato tra le parti per le ragioni addotte nella nota stessa. La domanda appare fondata per quanto di ragione e merita pertanto accoglimento. Dalle risultanze istruttorie, unitamente a quanto accertato dalla Procura Federate ed alle conclusioni cui a pervenuta, dopo le indagini come successivamente svolte su richiesta di questo Collegio, con 1'audizione tanto delle parti in conflitto che dei soggetti a conoscenza dei fatti, tutti nominati dalle stesse nei rispettivi scritti difensivi, emerge chiaramente la legittimità delle pretese del ricorrente. Di alcun pregio, a fronte delle stesse, sono risultate le controdeduzioni e le ragioni invocate dalla società ricorrente, con particolare riferimento all'esonero, che sarebbe avvenuto su espressa richiesta del Volini. Difatti, senza voler considerare che di tale circostanza non vi e prova in atti 1'esonero, come conseguenza della volontà della Società di rescindere anticipatamente il vincolo contrattuale di collaborazione che unisce i tesserati, a il risultato conclusivo di una procedura espressamente prevista e regolata dallo Statuto, che prescinde nettamente dalle causali dello stesso e dall'eventuale consenso o accettazione da parte del destinatario,cioè l'allenatore. Di alcun rilievo appare dunque quanto sostenuto dalla resistente in ordine all'avvenuto esonero, ovvero che sarebbe stato concordato con il Volini che ne avrebbe fatto espressamente richiesta. Del pari indimostrato rimane il versamento di € 1.000,00 che sarebbe stato fatto all'allenatore ma la cui quietanza, unitamente ad altra documentazione relativa al Volini e non solo, non sarebbe al momento in possesso della Società per ragioni di ordine amministrativo, perche trattenuta da altro soggetto, tale Pasquale Giuzio, che avrebbe lasciato l'incarico di responsabile della Segreteria in concomitanza con 1'esonero del ricorrente. E su tale capitolo della vicenda anche chi ha svolto le indagini ha evidenziato la contraddittorietà, in più punti, delle dichiarazioni rese agli inquirenti dal Presidente della Società. Per quanto sopra svolto, concludendo, residuano in favore del ricorrente complessivi € 6.000,00 pari a otto mensilità non corrisposte dalla Società, oltre gli interessi come per legge a far data dalla domanda originaria, mentre nulla e dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria come richiesto in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio. PQM Il Collegio Arbitrate, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Volini Alberigo, condanna la S.S.D. a.r.l. Città di Potenza al pagamento in favore dello stesso della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda originaria nella misura del 3% annuo. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni come previste dalle disposizioni dell'art. 93 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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