F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Daniele PASQUAZI / S.S. a rl SAN BASILIO PALESTRINA (105/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Daniele PASQUAZI / S.S. a rl SAN BASILIO PALESTRINA (105/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 12/02/2013, 1'allenatore di Base Uefa "B" Daniele PASQUAZI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della S.S. arl SAN BASILIO PALESTRINA, il pagamento della somma complessiva di € 6.600,00, relativa al saldo per il premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora ed at risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al ricorso il ricorrente ha allegato la copia della scrittura privata, sottoscritta con il legate rappresentante della S.S. A.R.L. SAN BASILIO PALESTRINA, da cui si evince che per l'attività di allenatore dei portieri della 1 ^ squadra, partecipante al Campionato Interregionale, stagione sportiva 2011/2012, doveva percepire un compenso annuo di € 7.500,00, da pagarsi in sei rate di € 1.250,00 cadauna, tutte con scadenza al giorno 31 dei mesi di agosto, settembre, ottobre, dicembre 2011 e marzo e maggio 2012. Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 17/05/2013, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte non e stato depositato, anche in considerazione che sul Comunicato Ufficiale, punto P/10, dello stesso Dipartimento Interregionale e riportato quanto segue "gli accordi economici formalizzati fra le Società e gli Allenatori, debbono essere depositati presso il Dipartimento, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra". Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25/03/2013, ha invitato la S.S. arl SAN BASILIO PALESTRINA a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La convenuta, con raccomandata del 3/04/2013, ha fatto pervenire le proprie memorie difensive asserendo che nessuna somma a dovuta al sig. Pasquazi Daniele in quanto "non ha e mai ha avuto, la idonea qualifica tecnica per prestare la sua attività professionale (come risulta dalla missiva ricevuta dal Settore Tecnico F.I.G.C., settore campionato dilettante), di cui ha allegato copia, pertanto, ha chiesto di disattendere le richieste avanzate dal ricorrente. Alle osservazioni fatte dalla società l'allenatore Pasquazi Daniele ha replicato sostenendo che: a) ha sottoscritto la richiesta di tesseramento quale "allenatore portieri prima squadra" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. per l'anno sportivo 2011/2012 senza ricevere alcuna osservazione da società e Settore Tecnico pur essendo a conoscenza dei suoi dati; b) a seguito dell'accordo economico sottoscritto ha ricevuto due assegni, in data 19/09/2011 e 21/09/2011, di importo inferiore al pattuito ma con l'indicazione della qualifica di "allenatore portieri 1 ^ squadra"; c) il 3/10/2011 l'allenatore della 1^ squadra fu esonerato, unitamente al suo staff, compreso il sottoscritto senza alcun avviso scritto; d) il 28/10/2011 ha comunicato alla società di aver preso atto dell'esonero e che sarebbe rimasto a disposizione della stessa per l'intera stagione sportiva; e) il 3/11/2011 il Settore Tecnico ha precisato che non avendo la qualifica di "preparatore portieri" non poteva essere tesserato e che solo da quella stagione era stato istituito tale qualifica, da lui ignorata, e essendo qualificato come "allenatore di Base Uefa B" non poteva svolgere tale attività; f) preso contatti con il Settore Tecnico gli fu comunicato che la società avrebbe potuto richiedere il cambio di incarico, da preparatore portieri ad allenatore in seconda o collaboratore tecnico, tutti incarichi compatibili con la sua qualifica; g) ha riscontrato tale comunicazione precisando che era impossibilitato perche esonerato; h) il 23/11/2011 la società ha richiamato l'allenatore esonerato in precedenza, unitamente al suo staff ad eccezione di lui; i) la società resistente avrebbe potuto reinserirlo nell'incarico societario con una semplice comunicazione al Settore Tecnico. Il ricorrente ha rinnovato le sue richieste avanzante in ricorso. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. 11 mancato tesseramento quale preparatore dei portieri del ricorrente Pasquazi Daniele da parte del Settore Tecnico, per mancanza di qualifica di "preparatore portieri", non pub essere motivo di disconoscimento dell'attività, comunque svolta dal tecnico, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino alla data del 3 novembre 2011, data in cui il Settore Tecnico della Figc ha comunicato il mancato tesseramento del ricorrente in quanto non in possesso della qualifica di preparatore dei portieri. Infatti, il Settore Tecnico della F.I.G.C., con il C.U. n. 55, stagione sportiva 2009/2010, ha deciso di istituire l'Elenco Speciale dei Preparatori dei Portieri e che, con l'avvento della stagione sportiva 2011/2012, il tesseramento per i Preparatore dei Portieri, presso qualunque società, potrà avvenire solo per i tecnici in possesso di tale qualifica. Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi che, in buona fede, le parti in contenzioso, non essendo a conoscenza della disposizione sopra citata, hanno sottoscritto l'accordo economico in questione riportando la qualifica di preparatore di portieri. Al ricorrente, essendo allenatore di Base Uefa "B", ha svolto l'attività affidatagli come da contralto sottoscritto, spetta comunque il compenso fino alla data dell'esonero del 3 ottobre 2011, unitamente all'allenatore in prima ed a quello in seconda. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S. arl SAN BASILIO PALESTRINA di corrispondere all'allenatore Pasquazi Daniele la somma di € 1.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.520,00. Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it