F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Nunzio Dario DI DIO / U.S.D. ATLETICO GELA (119/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014
VERTENZA: all. Nunzio Dario DI DIO / U.S.D. ATLETICO GELA
(119/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 12/03/2013, l'allenatore dilettante Nunzio Dario DI DIO, iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. ATLETICO GELA, partecipante at campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, il pagamento di € 4.500,00, a saldo della somma pattuita in contratto. Il ricorrente nel precisare che, con regolare scrittura privata del 15/09/2011, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Atletico Gela si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 4.500,00, da pagarsi in cinque rate di E. 900,00 cadauna, aventi tutte scadenze at giorno venti di ogni mese a partire da dicembre 2011 e fino ad aprile 2012, oltre ad un rimborso spese per viaggi sostenuti per l'espletamento dell'attività di allenatore della squadra. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 4/04/2013, ha invitato la A.S.D. Atletico Gela alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente e la copia del contratto economico ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La società convenuta, con raccomandata del 12/04/2013, nel prendere alto della vertenza promossa dall'allenatore Nunzio Dario Di Dio, ha comunicato che al ricorrente fu affidata la conduzione tecnica della JA squadra a titolo completamente gratuito ed a suffragio di ciò ha allegato una dichiarazione di gratuità custodita presso gli Uffici del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, sottoscritta dalle parti in data 15/09/2011.
Il ricorrente, invece, con raccomandata del 19/04/2013, ha contro dedotto reiterando la sua richiesta
di pagamento e comunicando che "il contratto sottoscritto il 15/09/2011 e stato regolarmente
depositato presso 1'A.I.A.C. in data 29/02/2012, e che il suddetto contratto non e stato mai annullato e sostituito dalla Soc. Atletico Gela", inoltre, ha allegato copia della lettera a/r, indirizzata all'A.I.A.C. -Firenze- in cui, nell'inviare copia del contralto economico, ha comunicato "che il predetto contralto, regolarmente sottoscritto dalle parti, a stato inviato al Comitato Regionale Sicilia della Lnd e rispedito alla società con allegato un nuovo modello (non previsto dalle carte federali) la cui mancata sottoscrizione e ritenuto motivo di mancato tesseramento con la Società stessa". Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 17/05/2013, con fax in pari data, ha comunicato che nessun contratto e stato depositato dall'allenatore Di Dio Nunzio Dario, mentre il modulo di "GRATUITA"' a stato inviato alla Società Atletico Gela in data 4/04/2013, inoltre ha allegato la lettera della Società in questione, datata 28/09/2011, con la quale a stato trasmesso la dichiarazione di gratuità a completamento del tesseramento del tecnico. In ordine ai fatti richiamati, questo Collegio Arbitrale ha accertato che le parti in questione hanno sottoscritto, nella stessa giornata del 15/09/2011, due contralti, uno a titolo oneroso per € 4.500,00, regolarmente sottoscritto dalle parti e recante anche il timbro della Società, prodotta dal ricorrente, mentre l'altro con la indicazione della gratuità della prestazione, senza il timbro della Società ma con la solo sottoscrizione delle parti, e stato prodotto dalla convenuta nelle controdeduzioni.
Il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, a cui questo Collegio Arbitrale ha chiesto notizie di avvenuto deposito di accordi economici intercorsi tra il ricorrente e l'Atletico Gela, ha comunicato che nessun accordo e stato depositato dal tecnico Di Dio Nunzio Dario e che il modulo di gratuità e stato inviato alla società in data 4/04/2013, nello stesso giorno in cui il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha richiesto alla Società A.S.D. Atletico Gela le controdeduzioni, a seguito del ricorso dell'allenatore Di Dio Nunzio Dario. In ordine ai fatti narrati ed alla documentazione contenuta in atti il Collegio Arbitrale che, agisce tenuto conto del principio di equità, ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Di Dio Nunzio Dario e meritevole di accoglimento. La questione nasce in quanto, nella stagione sportiva 2011/2012, i contralti tra allenatori dilettanti e società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., a stato applicato il dispositivo contenuto nel Comunicato Ufficiale della Lnd n. 52, del 10/08/2011, che faceva divieto di premi di tesseramento ma solo di prestazioni a titolo gratuito, mentre successivamente, con il Comunicato Ufficiale n. 201, del 22/05/2012, ha riformulato i nuovi premi di tesseramento annuale previsti per gli Allenatori Dilettanti con decorrenza 2011/2012 e annullato il precedente divieto di retribuzione.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Atletico Gela di corrispondere all'allenatore Di Dio Nunzio Dario la somma di € 4.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012. Considerata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012,che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici,sia le società,risolta con il Comunicato Ufficiale della L.N.D. n.201 del 22 maggio 2012,che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi,annullando il precedente divieto,le parti non debbono essere deferite alla Procura Federale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, tutele, e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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