COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.42 del Sig.RIZZO Salvatore (tesserato della Società A.S.D. TAVERNA) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 9.1.2014(squalifica per CINQUE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.42 del Sig.RIZZO Salvatore (tesserato della Società A.S.D. TAVERNA)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 9.1.2014(squalifica per CINQUE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
-letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
-ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore RIZZO Salvatore a QUATTRO (4) gare effettive e dispone restituirsi la tassa.
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