COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.44 della Società A.C. AMENDOLARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 9.1.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Peppe Zaccaro Frascineto – Amendolara del 5/1/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore APRILE Valerio fino al 9/5/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.44 della Società A.C. AMENDOLARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 9.1.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Peppe Zaccaro Frascineto – Amendolara del 5/1/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore APRILE Valerio fino al 9/5/2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamo proposto per la punizione sportiva della perdita della gara deve considerarsi inammissibile non avendo la ricorrente dimostrato di avere trasmesso copia dello stesso alla controparte, ai sensi dell’art. 33, comma 5, CGS; per gli altri motivi di impugnazione (ammenda e squalifica del calciatore Aprile Valerio), le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue all’entità e alla natura dei fatti accertati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso quanto alla punizione sportiva della perdita della gara Peppe Zaccaro Frascineto – Amendolara del 5/1/2014; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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