COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 30.01.2014 Delibere del Giudice Sportivo Gara del 12/ 1/2014 BIANCHESE – CONDOFURI 2009

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 30.01.2014 Delibere del Giudice Sportivo Gara del 12/ 1/2014 BIANCHESE - CONDOFURI 2009 letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 35º del IIº tempo "un tifoso" entrava abusivamente in campo e colpiva l'arbitro con uno schiaffo alla nuca; - che mentre le forze dell'ordine (carabinieri e polizia di stato) bloccavano prontamente il suddetto "tifoso", l'arbitro non si sentiva più nelle condizioni psico-fisiche di continuare a dirigere regolarmente e la gara, la considerava chiusa definitivamente; - che l'arbitro, nel supplemento di referto appositamente richiesto, riferisce "non sono riuscito ad identificare la persona che mi ha aggredito, ma a mio avviso, è una persona estranea e non appartiene ne alla Bianchese e ne al Condofuri"; letto il reclamo fatto pervenire dalla società Bianchese con il quale chiede la ripetizione della gara; Le norme vigenti attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa,situazione che ''a suo giudizio'' appaiano pregiudizievoli della incolumità propria dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. La decisione adottata dall'arbitro della gara Bianchese - Condofuri al fine di tutelare la propria incolumità ed essendo demandata a termine di regolamento a suo esclusivo giudizio, non è sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva. Invece spetta agli organi di giustizia sportiva, secondo l'articolo 17 numero 4 del codice di giustizia sportiva, stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tale potere gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara, oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare. Premesso quanto sopra questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che la responsabilità dello schiaffo alla nuca subito dall'arbitro da un isolato tifoso che le forze dell'ordine hanno identificato come persona residente in un comune diverso da quello delle due società non sia attribuibile a nessuno delle due società, trattandosi di persona che appare risultare estranea a qualsiasi interesse diretto con la gara. La società Bianchese è da ritenersi invece responsabile della tutela dell'ordine pubblico giusto il dettato dell'art. 62 punto 2 delle NOIF della FIGC. visto l'art.17 punto 4 comma c) e 18 punto 1 comma b) C. G. S.; delibera 1) annullare la gara di cui in narrativa demandando gli atti al Comitato Regionale Calabria in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara; 2) infliggere alla società BIANCHESE l'ammenda di € 500,00; 3) accreditare sul conto della società Bianchese la tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it