COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MONTARIELLO GIOVANNI – GARA VIS PORTICI 1906 I NEAPOLIS DEL 12.01.2014 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MONTARIELLO GIOVANNI – GARA VIS PORTICI 1906
I NEAPOLIS DEL 12.01.2014 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentiti il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di
audizione, nonché il suo assistente legale; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 del 16.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha
inflitto, a carico del reclamante, sig. Montariello Giovanni, la sanzione della squalifica per tre
giornate di gara, perché a gioco fermo e con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva
intenzionalmente con un calcio un calciatore avversario. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in
data 18.01.2014 e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 22.01.2014, il
sig. Montariello Giovanni ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva del
reclamante va respinta. Invero, esaminati gli atti di gara, questo Collegio ritiene che non siano
emersi elementi che possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che
configura fonte privilegiata di prova. Sotto il profilo, poi, della quantificazione della sanzione, questo
Collegio giudicante valuta che essa debba essere considerata equa rispetto all’effettiva gravità
dell’infrazione verificatasi nella circostanza, sottoposta alla disamina della Commissione medesima.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dal reclamante, sig. Montariello Giovanni; dispone
incamerarsi la tassa reclamo, versata, nella misura ridotta di euro 65.00, come previsto per i
reclami prodotti direttamente dai tesserati.
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