COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VOLCEI CALCIO – GARA VOLCEI CALCIO I PICCIOLA DEL 2.11.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VOLCEI CALCIO – GARA VOLCEI CALCIO I PICCIOLA DEL 2.11.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito a chiarimento l’arbitro; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 38 del 7.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del dirigente, sig. Gerbasio Antonio, la sanzione dell’inibizione fino all’1.03.2014 per ingiurie e minacce reiterate al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 13.11.2013, la società Volcei Calcio ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta, anche in ragione dell’audizione del direttore di gara, il quale ha confermato in toto quanto refertato, precisando dettagliatamente il comportamento del dirigente inibito e la reiterazione, da parte di quest’ultimo, delle ingiurie e minacce. Non può, dunque, accedersi alla tesi della reclamante, al cospetto del referto arbitrale e di quanto dichiarato dall’arbitro all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., che configurano fonti privilegiate di prova. Quanto, infine, alla commisurazione della sanzione, questa C.D.T. giudica che essa debba considerarsi equa, in rapporto alla gravità dei fatti documentati dal direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Volcei Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it