COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MONTARIELLO GIOVANNI – GARA VIS PORTICI 1906 I NEAPOLIS DEL 12.01.2014 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. MONTARIELLO GIOVANNI – GARA VIS PORTICI 1906 I NEAPOLIS DEL 12.01.2014 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentiti il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, nonché il suo assistente legale; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 del 16.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del reclamante, sig. Montariello Giovanni, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, perché a gioco fermo e con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva intenzionalmente con un calcio un calciatore avversario. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 18.01.2014 e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 22.01.2014, il sig. Montariello Giovanni ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva del reclamante va respinta. Invero, esaminati gli atti di gara, questo Collegio ritiene che non siano emersi elementi che possano confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che configura fonte privilegiata di prova. Sotto il profilo, poi, della quantificazione della sanzione, questo Collegio giudicante valuta che essa debba essere considerata equa rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione verificatasi nella circostanza, sottoposta alla disamina della Commissione medesima. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dal reclamante, sig. Montariello Giovanni; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata, nella misura ridotta di euro 65.00, come previsto per i reclami prodotti direttamente dai tesserati.
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