COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 29.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Fulgor Farra d’Alpago

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 29.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Fulgor Farra d’Alpago Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 30 del 15/1/2014 – Inibizione sino al 19/06/2014 Dirigente Peterle Michele – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Fulgor Farra d’Alpago ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 30 del 15/1/2014 con la quale infliggeva l’inibizione sino al 19/6/2014 a carico del Dirigente Sig. Peterle Michele per i seguenti motivi : “quattro mesi per lancio della bandierina verso l’arbitro senza colpirlo; due settimane per la blasfemia; due settimane per le ingiurie rivolte al direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Fulgor Farra d’Alpago; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi il quale pur confermando quanto riportato nel rapporto di gara, ha precisato che il Sig. Peterle pur avendo lanciato la bandierina non aveva alcuna intenzione di colpirlo; ritenuta più congrua, alla luce di quanto sopra descritto, infliggere a carico del Sig. Peterle la sanzione della inibizione sino al 19/5/2014 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Fulgor Farra d’Alpago; - di ridurre al 19/5/2014 la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Peterle Michele. Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta.
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