F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPI/PADOVA DEL 31.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 41 del 3.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPI/PADOVA DEL 31.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 41 del 3.12.2013)
Con atto trasmesso via fax alle h. 22,01 in data 3.12.2013 la società Calcio Padova S.p.A. formulava reclamo con procedura d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. impugnando la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 41 del 3.12.2013), sulla scorta degli accertamenti tecnici disposti dal G.S. e svolti dal C.T.U., dichiarava, ex art. 29, numeri 3 – 5 C.G.S., di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Padova disponendo il proseguimento della gara Carpi/Padova del 31.8.2013 interrotta al minuto 26 e 30 secondi del 1° tempo per una avaria all'impianto di illuminazione. Precisava la reclamante che avrebbe proceduto al deposito dei motivi di impugnazione nei termini di Codice allegando il rapporto di trasmissione del su citato reclamo al Carpi F.C. 1909 S.r.l.. Chiedeva gli venisse inviata copia degli atti acquisiti ed esaminati dal G.S. all'indirizzo di posta elettronica, ovvero con ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale ex art. 37, comma 7, C.G.S.. Con nota fax del 4.12.2013, h. 18,36, inviata a questa Corte ed alla Società Padova, la società Carpi chiedeva che il proposto gravame venisse dichiarato inammissibile e/o rigettato e formulava l'istanza di essere sentita di persona onde esercitare il più ampio diritto di difesa nei termini previsti. Con nota del 12.12.2013 la Segreteria di questa Corte trasmetteva all'indirizzo di posta elettronica alla società Padova copia degli atti segnalando che, ex art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S. i motivi di reclamo dovevano pervenire entro il termine perentorio dei 7 giorni successivi alla data di ricezione degli atti. Con nota del giorno 13 successivo, che annullava la precedente del 12.12.2013, la Segreteria di questa Corte trasmetteva, a mezzo posta elettronica, alla Soc. Padova copia degli atti richiesti. Con successiva nota fax del 10.1.2014 la Segreteria di questa Corte comunicava alla Società Padova che l'esame del ricorso con procedura d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., era stato disposto per il giorno 17.1.2014 presso la Sede Federale – Via Campania 47 – Roma – con inizio alle h. 13,00. Con nota fax del giorno 11 successivo la società Padova richiedeva copia degli atti ufficiali ovvero di essere autorizzata ad esaminarli ed estrarne copia ex art. 37, comma 8, C.G.S.. Il che avveniva con nota del 13.1.2014. Copia degli atti, peraltro, già trasmessi con nota del 12.12.2013. Con i motivi scritti inviati il 15.1.2014 la Società Padova, richiamando i motivi dello spegnimento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Braglia di Modena ove si era disputata il 31.8.2013 la gara Carpi/Padova, ed il mancato ripristino dei due gruppi elettrogeni in conseguenza del quale l'Arbitro, al minuto 26' e 30'' secondi del 1° T., aveva decretato l'interruzione della gara, ha argomentato circa i risultati della C.T.U. e, non condividendo in ogni caso la tesi del sabotaggio prospettata come ipotesi più probabile, ha rilevato l'assenza di un generatore di emergenza, la possibilità di adottare soluzioni tecniche che permettessero l'adozione di detto sistema e, soprattutto, la non conformità dell'impianto al sistema di Licenze Nazionali L.N.P. Serie B. Ha, quindi, chiesto che la decisione gravata fosse annullata in quanto frutto di evidenti errori
di fatto e di diritto in cui il G.S. era incorso e, in specie, l'errata esclusione, tra le possibili cause dell'arresto dei generatori, della presenza di acqua, in contrasto con l'assunto difensivo della Soc. Carpi circa la “anomala presenza di acqua nei serbatoi” presupposto che confortava la tesi del sabotaggio. A tal uopo formulava istanza di chiamata del C.T.U. a chiarimenti al fine di meglio illustrare in quali casi possano essere presenti nei serbatoi del combustibile acqua ed altre impurità, quali effetti tale presenza determini, se possa essere escluso un blocco di entrambi i generatori presenti presso lo Stadio Braglia. Osservava, peraltro, in contrario, che tra le possibili cause della verificatasi avaria, fosse stata l'erronea quantificazione del consumo del carburante con conseguente aspirazione di acqua e impurità dai serbatoi ai due motori. Sul punto sosteneva che, tenutosi conto dei periodi di funzionamento dei due gruppi elettrogeni per ciascuna gara in cui sia richiesta l'illuminazione artificiale come indicata dal C.T.U. a pag. 21 della perizia, le conclusioni assunte apparivano errate. Derivava da ciò, e da tutte le altre argomentazioni sviluppate nei motivi scritti e che si richiamano per brevità, la responsabilità del Carpi, Società ospitante al cui carico era l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele imposte dalla normativa e dalla tecnica, la puntuale integrazione della fattispecie del caso fortuito, ovvero, come invocato nello specifico, della forza maggiore ai cui concetti di diritto si era riportata. Ritenuto, comunque, non applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 29.2 dello Statuto della L.N.P. Serie B, attesa l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 17 C.G.S., concludeva, in via istruttoria, per la chiamata a chiarimenti del C.T.U. e, nel merito, per l'irrogazione al Carpi F.C. S.r.l. della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Giova, comunque, richiamare le risposte ai quesiti posti al C.T.U., il quale ha: − dichiarato che le cause del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Alberto Braglia di Modena erano identificabili nel fermo, in sequenza temporale, dei due gruppi elettrogeni in servizio ordinario, con buona probabilità dovuto ad atto doloso; − non si erano verificate interruzioni di alimentazione elettrica da rete pubblica, né altre cause similari che potessero aver avuto come esito finale il fermo dei due gruppi elettrogeni; − nello Stadio Braglia non risultava presente alcun generatore funzionante in emergenza potendosi prevedere varie soluzioni tecniche che renderebbero l'impianto esistente dotato di un sistema di emergenza; − la non conformità dell'impianto di illuminazione alla normativa Federale della L.N.P. Serie B; − intervenendo sul luogo dei fatti a notevole distanza temporale dal giorno in cui si erano verificati, analizzando la documentazione messa a disposizione dalla Procura Federale, l'analisi tecnica è stata effettuata con considerazioni conclusive di tipo probabilistico. Oltre gli allegati tecnici giova precisare che il C.T.U. ha unito nel suo elaborato l'atto di denuncia-querela datato 14.9.2013 inoltrato dal Carpi F.C. 1909 alla Procura della Repubblica di Modena evidenziando che, oltre la prospettata ipotesi dolosa, la L.N.P. Serie B, non essendo ancora disponibile il proprio stadio per lavori in corso, aveva, in deroga, autorizzato il 29.8.2013 l'uso dello Stadio Braglia di Modena. Segnatamente deduceva che l'impianto in uso al Modena F.C. S.p.A., società affiliata alla F.I.G.C. e partecipante allo stesso Campionato di Serie B, era munito di tutti i requisiti e delle autorizzazioni per la disputa del Campionato di Serie B, rilasciate dalla Lega competente all'atto della ammissione al Campionato. Alla seduta del 17.1.2014, fissata davanti alla competente Corte di Giustizia Federale – 1° Sezione Giudicante, comparivano, oltre al difensore del Padova, il difensore del Carpi, il quale, formulando le eccezioni di rito, ha eccepito che i motivi di reclamo del Padova erano pervenuti il giorno 15.1.2014 per cui aveva la necessità di un breve rinvio onde valutarne i contenuti, con riserva di esplicitare i vizi relativi alla richiesta di reclamo d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S.. Questa Corte, con contestuale ordinanza, accoglieva l'istanza rinviando la discussione alla seduta del 24.1.2014, h, 15,00. Con nota fax delle h. 23,08 del 18.1.2014, il Carpi F.C. 1909 trasmetteva la sua memoria difensiva diretta, oltre che a questa Corte, al Calcio Padova S.p.A. presso la sua sede legale e altra copia presso lo studio dei suoi difensori. Con la su citata memoria difensiva veniva eccepita: a) in rito, l'inammissibilità del reclamo roposto dal Calcio Padova S.p.A. per violazione dell'art. 37, comma 7 C.G.S. con diffuse motivazioni che, per brevità, si richiamano espressamente; b) nel merito, l'infondatezza del reclamo, rilevando, in primis, non essere vero che gli interventi effettuati due giorni prima della gara dalla CPL Concordia siano stati, da essa, definiti di “manutenzione straordinaria”, quando in realtà non lo erano poiché detta attribuzione proveniva direttamente dalla CPL Concordia, società manutentrice priva di qualsivoglia rapporto con il Carpi F.C., come si desume dal doc. 5 della memoria di 1° grado e allegato 5 della C.T.U.. Circa la presunta presenza di acqua nei serbatoi, ha contestato l'assunto di controparte secondo cui “il perito avrebbe errato nell'escludere la presenza di acqua nei serbatoi come causa del guasto”, atteso che il Carpi F.C., nel procedimento di 1° grado, ma anche nella denuncia-querela, lungi dall'impostare una difesa, aveva semplicemente segnalato come fosse davvero inusuale e di difficile comprensione tanto da lasciar pensare all'atto doloso, poiché, a fronte dell'assenza di acque nei serbatoi principali dei generatori, tale sostanza era stata, invece, rinvenuta nei c.d. “serbatoi di giornata”, ovvero in quei piccoli recipienti di transito, ove non viene effettuato alcun rifornimento, posti a bordo macchina che, come rilevato dal C.T.U., erano facilmente accessibili a chicchessia, trovandosi all'interno di una cabina non adeguatamente recintata, non rientrante nell'area di videosorveglianza e privi di chiave di apertura della porta di accesso (v. pag. 15 della C.T.U.). All'evidenza, quindi, assumeva che la Soc. Padova aveva, strumentalmente, confuso i serbatoi principali (oggetto d rifornimento ove non è stata rinvenuta acqua) con quelli “di giornata” o “di servizio”, meramente di transito, nei quali CPL Concordia aveva rinvenuto tali sostanze. Ha, altresì, contestato la sussistenza dell'avverso assunto secondo cui vi era poco gasolio nel serbatoio atteso che il 9 Agosto 2013 era stato effettuato il rifornimento di 700 lt. di gasolio per cui le cisterne, una di 500 lt. e l'altra di 200 lt., erano quasi piene; gasolio che non presentava presenza di acqua, rivelandosi, così, completamente puro (v. pag. 17 e allegato 10 della C.T.U.). Ha, altresì, contestato il calcolo del consumo del gasolio illustrato dalla controparte, avendo
utilizzato requisiti empirici, non codificati né provati in quanto il gasolio, in occasione della gara, era presente in quantità adeguata in ambedue i serbatoi, come evidenziato nel relativo calcolo esplicitato. Ha, infine, argomentato circa la sua mancanza di responsabilità precisando che era entrata in possesso dell'impianto il 30 Agosto, ovvero il giorno prima della disputa della gara, respingendo l'addebito del tutto infondato di avere individuato una Stadio non rispondente ai criteri previsti dalla normativa federale, dopo che, per ben due volte, la prima all'inizio della stagione sportiva, in sede di ammissione del Modena al Campionato di Serie B, la seconda in data 29 Agosto 2013, in sede di richiesta di deroga, all'esito della quale la Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. e la L.N.P. Serie B ne avevano certificato la conformità, attestata, peraltro, poche settimane prima in favore del Modena. Al di là del fatto che il giorno prima della gara si era fatta carico di: verificare la conformità dell'impianto certificata dalla Lega competente, assicurandosi che fosse stato fatto un tagliando con sostituzione di pezzi e analisi del carburante, che non aveva evidenziato alcuna anomalia; richiedere e effettuare un collaudo il giorno della gara. Blackout che, come evidenziato dalla C.T.U., era dipeso, quindi, da evento eccezionale e imprevedibile e del tutto indipendente dall'impianto e dalla Società ospitante che, per contro, come da ipotesi elaborata dal C.T.U., sarebbe invece riconducibile al sabotaggio. Ha, infine, concluso, in via preliminare, ed in rito, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo; in via principale e nel merito, rigettare lo stesso poiché infondato in fatto ed in diritto. Con nota del 21.1.2014, inviata ad h. 20,37 a questa Corte ed alla Società Carpi, il Calcio Padova S.p.A. ha trasmesso una memoria difensiva e di controdeduzioni di Carpi F.C. 1909 S.r.l. del 18.1.2014 argomentando in ordine alla qualificazione in via d'urgenza del proposto reclamo, contestando il fondamento degli avversi assunti sia per quanto concerne la qualificazione della procedura che per quanto attiene al merito. Ha concluso, in via istruttoria, chiedendo la convocazione del C.T.U. per chiarimenti sulle censure opposte alla perizia depositata, ovvero disporsi nuova perizia con differente consulente all'uopo designando; nel merito, respinte le eccezioni in rito e nel merito proposte da Carpi F.C. S.r.l., irrogare alla stessa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Alla seduta del 24/01/2014 sono comparsi davanti a questa Corte i difensori delle parti i quali hanno ribadito i rispettivi temi difensivi. Ciò premesso, questa Corte ritiene di poter prescindere dai profili di rito, eccepiti dalla controparte, in quanto data la sua infondatezza deve rigettare nel merito il ricorso con richiesta d'urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., così come formulato dalla Soc. Calcio Padova, per quanto di seguito esposto. Circa i profili di pretesa responsabilità della Soc. Carpi, deve infatti osservarsi che:
1) con nota fax delle h. 17,09 del 29.8.2013 la Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C., inviata al Carpi F.C. 1909 S.r.l. e p.c. alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Segreteria Federale (v. all. 4 della C.T.U.), comunicava, preso atto della certificazione favorevole trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'accoglimento della istanza di deroga, formulata dal Carpi F.C. 1909 S.r.l., per l'utilizzo dello Stadio Comunale “Alberto Braglia” di Modena per la stagione sportiva 2013/2014;
2) la CPL Concordia società Coop. con nota del 30/08/2013, comunicava al Modena F.C. S.p.A., che ne aveva fatto richiesta con nota del giorno 28 precedente, di avere eseguito, oltre ai normali controlli sulla funzionalità dei principali componenti dell'impianto elettrico, una manutenzione straordinaria dei gruppi elettrogeni, con sostituzione del filtro olio, filtro acqua, filtro gasolio, acqua raffreddamento, pulizia filtri meccanici, verifica cinghie motore, e ad una ispezione sia dei serbatoi di giornata a bordo dei gruppi elettrogeni che delle cisterne interrate, condotta anche con l'utilizzo di pasta dotata di indicatore solubile al fine di escludere la presenza di acqua e di altri corpi estranei; verifiche che avevano sortito esito negativo, nel senso che non era stata rinvenuta nessuna traccia di acqua o corpi estranei tanto nelle cisterne interrate, quanto nei serbatoi di giornata (v. nota 30.8.2013 all. 4 della C.T.U.).
3) la società Carpi ha preso possesso dell'impianto sostitutivo il 30.8.2013, verificando il giorno successivo, a poche ore dall'inizio della gara, la corretta funzionalità dell'impianto;
4) la C.T.U., redatta dall'incaricato Ing. Guerino Caruccio, delle cui conclusioni questa Corte non può che prendere atto, risultando ultroneo ogni ulteriore supplemento istruttorio, atteso anche il tempo trascorso dall'evento, con considerazioni conclusive di tipo probabilistico, ha sostenuto che le cause del “black out” ovvero del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione presente presso lo Stadio “Alberto Braglia” di Modena in occasione della gara Carpi/Padova del 31.8.2013 e che ha determinato la sospensione della stessa, erano identificabili nel fermo, in sequenza temporale, dei due gruppi elettrogeni in servizio ordinario, dovuto, con buona probabilità, ad atto doloso, di certo non riconducibile né prevenibile da parte della Società ospitante. Quanto sopra illustrato rende pertanto privo di fondamento ogni addebito, proposto dalla reclamante, di negligenza della società Carpi, alla quale alcunché può essere addebitato a titolo di responsabilità. Fatte salve, dunque, le valutazioni spettanti alla Lega competente in ordine alla compatibilità e regolarità dell’impianto sportivo utilizzato, non emergono, in definitiva, elementi che possano, con sufficiente grado di certezza, far ricondurre comunque in via di connessione alla responsabilità della società ospitante l’accaduto, in modo da dover gravare la stessa della punizione sportiva della perdita della gara. Per questi motivi la C.G.F., assorbiti i profili di rito eccepiti dalla controparte, respinge, siccome infondato, il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 07 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO PADOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPI/PADOVA DEL 31.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 41 del 3.12.2013)"