COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.39 della società A.S.D. REAL SAVUTANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 2.1.2014 (squalifica calciatore VOLPE Vincenzo fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore ANZANI Ciliberti Giovansimone fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore MOLINARO Umberto fino al 18/4/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.39 della società A.S.D. REAL SAVUTANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 2.1.2014 (squalifica calciatore VOLPE Vincenzo fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore ANZANI Ciliberti Giovansimone fino al 25/4/2014, squalifica del calciatore MOLINARO Umberto fino al 18/4/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; premesso che alla seduta del 10 gennaio 2014 aveva ritenuto che la complessità dei fatti oggetto di esame imponesse un approfondimento istruttorio per cui aveva disposto la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara per la seduta del 3 febbraio 2014; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice chiedendo che venga rivista la squalifica del Volpe e vengano revocate quelle irrogate ad Anzani Ciliberti ed in particolare a Molinaro che si assume essere stato scambiato per il proprio allenatore. Nell’odierna seduta l’arbitro ha confermato il rapporto dichiarandosi convinto dell’identità dei calciatori indicati come responsabili dei comportamenti di minaccia violenta: i calciatori Volpe e Molinaro si sono resi responsabili di minacce e di spintoni, strattonamenti e calci ai suoi danni, mentre Anzani Ciliberti lo ha inseguito armato di un palo cercando di colpirlo. Non appare, pertanto, assolutamente credibile che l’arbitro, che ha indicato i calciatori con i numeri di maglia, sia potuto incorrere in uno scambio di persone. Anche le sanzioni appaiono congrue e il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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