COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.54 della società A.S.D. BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica assistente arbitro NACCARATO Vincenzo fino al 16/4/2014, squalifica calciatore GAUDIO Pablo Francesco per SEI gare effettive, squalifica calciatore DE ROSE Francesco per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.54 della società A.S.D. BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica assistente arbitro NACCARATO Vincenzo fino al 16/4/2014, squalifica calciatore GAUDIO Pablo Francesco per SEI gare effettive, squalifica calciatore DE ROSE Francesco per CINQUE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante si duole delle sanzioni irrogate in primo grado sostenendo che l’arbitro abbia enfatizzato i fatti accaduti qualificandoli come atti di grave minaccia ed abbia riportato gli stessi in maniera confusa ed imprecisa. Nello specifico sostiene che il De Rose non è assolutamente venuto a contatto con l’arbitro (toccando con fare minaccioso il petto dell’arbitro con il proprio); che il Naccarato, assistente arbitrale, non ha tenuto alcun comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro non essendosi mai avvicinato allo stesso e non avendogli mai indirizzato la bandierina contro e, da ultimo, che il Gaudio, essendo in panchina quale secondo portiere, non è mai entrato in campo minacciando il Direttore di gara. L’arbitro in rapporto, al contrario di quanto asserito dalla reclamante, ha descritto i fatti in maniera chiara e circostanziata, ha inoltre indicato le rispettive responsabilità con puntualità e precisione. Per tale ragione i fatti e le relative attribuzioni di responsabilità non possono essere posti in dubbio. Anche le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai comportamenti contestati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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