COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.45 della società A.S.D BARCOLLANDO C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 16.1.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Barcollando Calcio a 5 – Bova Marina C5 del 14.12.2013 con il punteggio di 0 – 6, squalifica calciatore MARDENTE Gianluigi fino al 15 febbraio 2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.45 della società A.S.D BARCOLLANDO C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 16.1.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Barcollando Calcio a 5 – Bova Marina C5 del 14.12.2013 con il punteggio di 0 – 6, squalifica calciatore MARDENTE Gianluigi fino al 15 febbraio 2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la decisione con cui il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della Società Bova Marina sanzionando la posizione irregolare di Mardente Gianluigi nella gara Barcollando - Bova Marina del 14.12.2013. Articolata è la tesi della reclamante che in sostanza mira a dimostrare l’inesistenza o nullità, l’illegittimità o la sospensione del tesseramento del Mardente in qualità di allenatore del Soverato Calcio a 5 elemento che farebbe venire meno la posizione irregolare nella gara in esame disputata come calciatore nelle fila del Barcollando. Le argomentazioni illustrate si basano su una serie di considerazioni legate a valutazioni di natura prettamente soggettiva che non possono essere prese in considerazione in quanto non provate. Al contrario i riscontri oggettivi rivenienti dalle documentazioni ufficiali provano incontestabilmente l’esistenza del duplice vincolo del Mardente come tecnico e calciatore del Soverato Calcio a 5 per la stagione 2013-2014. Solo in data 6 dicembre 2013 lo stesso è stato oggetto di trasferimento (ma naturalmente solo quale calciatore) all’A.S.D. Barcollando Calcio a 5. Risulta, inoltre, agli atti che il Mardente ha effettivamente svolto – nel corso dell’attuale stagione - la funzione di allenatore del Soverato Calcio a 5 fino al 13.11.2013 e ad una gara del 7.9.2013 ha anche partecipato da calciatore. Ha addirittura svolto la funzione di allenatore in una gara di Coppa Italia contro lo stesso Barcollando (21.9.2013). Per tali ragioni in base agli articoli 38, comma 4, NOIF e 41, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico la posizione del Mardente nella gara in esame era irregolare. Il reclamo è, pertanto, de rigettare anche con riferimento alla sanzione irrogata al Mardente che appare assolutamente congrua. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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