COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.50 della società U.S.D. MONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.1.2014 (squalifica calciatore PACETTA Domenico fino al 31/12/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.50 della società U.S.D. MONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.1.2014 (squalifica calciatore PACETTA Domenico fino al 31/12/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA l’autore dell’atto (schiaffo sul petto dell’arbitro), in reclamo proposto per il tramite della società, nega che l’episodio possa qualificarsi come atto di violenza, ma al più come contatto fortuito e non violento. La narrazione contenuta nel rapporto rende non credibile la tesi del Pacetta e l’atto va comunque rubricato come atto di violenza, seppur lieve. Appare, tuttavia, conforme a giustizia rimodulare la sanzione, in relazione ai criteri di congruità e giustizia adottati da questa Commissione Disciplinare, riducendola fino a tutto il 31 ottobre 2014. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al sig. PACETTA Domenico a tutto il 31 OTTOBRE 2014 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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