COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.51 della società U.S.D. MONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.1.2014 (inibizione dirigente TRECCOSTI Francesco fino al 31/1/2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.51 della società U.S.D. MONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.1.2014 (inibizione dirigente TRECCOSTI Francesco fino al 31/1/2017). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la squalifica in epigrafe consegue ad atto di violenza (forte schiaffo alla nuca) perpetrato a danno dell’arbitro. L’autore, Treccosti Francesco, si duole dell’episodio e chiede una riduzione della sanzione. Il gesto appare incontestabile. Parimenti non se ne può sminuire la valenza negativa. Appare, tuttavia, conforme a giustizia rimodulare la sanzione, in relazione ai criteri di congruità e giustizia adottati da questa Commissione Disciplinare, riducendola fino a tutto il 31 gennaio 2016. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione inflitta al sig. TRECCOSTI Francesco a tutto il 31 GENNAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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