COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FULGOR SAN GIORGIO – GARA FULGOR SAN GIORGIO I BOYS FONTANELLE DEL 23.12.2013 – ATTIVITÀ MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FULGOR SAN GIORGIO – GARA FULGOR SAN GIORGIO I
BOYS FONTANELLE DEL 23.12.2013 – ATTIVITÀ MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione.
Invero, la reclamante ha proposto, a questa Commissione, atto d’impugnazione, finalizzato al
riconoscimento della causa di Forza Maggiore. La predetta richiesta, sulla base della vigente
normativa di riferimento, avrebbe dovuto essere formalizzata, al Giudice Sportivo Territoriale, entro il
settimo giorno successivo a quello di disputa della gara di riferimento, preceduta da preannuncio
telegrafico, da trasmettere entro le ore ventiquattro (ovvero, la mezzanotte) del giorno successivo
alla gara. Il mancato inoltro del preannuncio di reclamo e, successivamente, del reclamo stesso al
Giudice Sportivo Territoriale, rende inammissibile il reclamo inoltrato a questa Commissione. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Fulgor San Giorgio; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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