COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FULGOR SAN GIORGIO – GARA FULGOR SAN GIORGIO I BOYS FONTANELLE DEL 23.12.2013 – ATTIVITÀ MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FULGOR SAN GIORGIO – GARA FULGOR SAN GIORGIO I BOYS FONTANELLE DEL 23.12.2013 – ATTIVITÀ MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha proposto, a questa Commissione, atto d’impugnazione, finalizzato al riconoscimento della causa di Forza Maggiore. La predetta richiesta, sulla base della vigente normativa di riferimento, avrebbe dovuto essere formalizzata, al Giudice Sportivo Territoriale, entro il settimo giorno successivo a quello di disputa della gara di riferimento, preceduta da preannuncio telegrafico, da trasmettere entro le ore ventiquattro (ovvero, la mezzanotte) del giorno successivo alla gara. Il mancato inoltro del preannuncio di reclamo e, successivamente, del reclamo stesso al Giudice Sportivo Territoriale, rende inammissibile il reclamo inoltrato a questa Commissione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Fulgor San Giorgio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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