COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Petra Malo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Primucci Simone – Campionato di Promozione La Società U.S.D. Petra Malo ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Primucci Simone: “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 05.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Petra Malo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Primucci Simone – Campionato di Promozione La Società U.S.D. Petra Malo ha inoltrato rituale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Primucci Simone: “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Petra Malo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi che ha ridimensionato l’atteggiamento psicologico del calciatore rispetto a quanto contenuto nel provvedimento sanzionatorio; preso atto che le frasi pronunciate dal Primucci si connotano per un aspetto di critica scorretta più che di offesa; ritenuto maggiormente consono a quanto emerso una squalifica di due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Petra Malo; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Primucci Simone. Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta.
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