F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIMA RAFAEL DA CRUZ (Calciatore) (nota n. 2598/204 pf13-14 AA/ac del 26.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIMA RAFAEL DA CRUZ (Calciatore) (nota n. 2598/204 pf13-14 AA/ac del 26.11.2013). Il deferimento La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il calciatore Sig. Da Cruz Lima Rafael per aver falsamente dichiarato, nel richiedere il tesseramento in Italia, di non essere mai stato tesserato per Società estere, così violando le Norme indicate nel capo di incolpazione. Il dibattimento La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l’irrogazione allo stesso della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica, mentre il delegato del deferito ha sollecitato l’applicazione di una sanzione minima osserva, quanto segue. I motivi della decisione L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dall’Ufficio tesseramento alla Procura federale con la quale si informava del’avvenuta revoca del tesseramento del calciatore Sig. Da Cruz Lima Rafael perché fondato su una dichiarazione rilasciata dal deferito poi rivelatasi falsa nel contenuto. Il fatto in questione, peraltro non contestato dal deferito, risulta pacificamente provato per tabulas attraverso il deposito da parte della Procura federale della dichiarazione sottoscritta dal Sig. Da Cruz Lima con la quale lo stesso ha dichiarato di non essere stato tesserato in passato per Società straniere, della richiesta di informazioni sulla suddetta circostanza indirizzata dalla FIGC alla consorella brasiliana, della risposta di quest’ultima attestante che il deferito era stato precedentemente tesserato per un sodalizio carioca, l’Associacao Bancarios da Bahia. Rilasciando la dichiarazione sopra menzionata il Sig. Da Cruz Lima ha violato il combinato disposto dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 10 comma 2 del CGS poiché non ha rispettato le modalità di tesseramento previste dall’art. 40 comma 11 bis delle NOIF agendo in maniera palesemente dolosa, comportamento che, in base a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 10 del CGS, costituisce illecito disciplinare. Nella quantificazione della sanzione va peraltro considerata la giovane età del deferito e la circostanza che il tesseramento all’estero riguardava la sua età quasi infantile. Il dispositivo Accoglie il deferimento ed infligge al calciatore Sig. Da Cruz Lima Rafael la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it