COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – DEL SIG.BATTILOMO DIEGO- E DELLA SOCIETA’ ASD.MIGLIONICO CALCIO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – DEL SIG.BATTILOMO DIEGO- E DELLA SOCIETA’ ASD.MIGLIONICO CALCIO. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Arturo Grenci – Componenti - nella seduta del 08/02/2014, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento del 20.09.2013 n.ro 1217/1006pf12-13/AM/ma, con cui il Vice-Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, tra gli altri, il Sig.BATTILOMO DIEGO e la società MIGLIONICO CALCIO, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 del CGS e dell’art. 5, commi 1 e 4 CGS; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti così come disciplinata dall’art.23 del CGS e conseguentemente stimata congrua dall’art. 1, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 39, comma 3 del Regolamento della LND e 29, comma 3 delle NOIF; nonché artt. 94, commi 1 e 2, e 94/bis delle NOIF; DISPONE applicarsi in ordine al procedimento innanzi indicato, le seguenti sanzioni: • DIEGO BATTILOMO la inibizione di mesi 7 (sette); • Società ASS MIGLIONICO CALCIO la ammenda di € 500,00 La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone, per l’effetto, lo stralcio dal presente procedimento della posizione del Sig. BATTILOMO DIEGO e della Società’ ASD MIGLIONICO CALCIO e la conseguente chiusura del procedimento a loro carico e che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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