COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Nicola CREPALDI Calciatore A.S.D. Porto Tolle 2010 del Sig. Roberto PAGANIN Dirigente A.S.D. Porto 2010 del Sig, Antonio CREPALDI Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 della Società A.S.D. Porto Tolle 2010

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Nicola CREPALDI Calciatore A.S.D. Porto Tolle 2010 del Sig. Roberto PAGANIN Dirigente A.S.D. Porto 2010 del Sig, Antonio CREPALDI Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 della Società A.S.D. Porto Tolle 2010 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/1/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Nicola CREPALDI Calciatore A.S.D. Porto Tolle 2010 “per rispondere della violazione della violazione di cui all’art.1,comma 1 C.G.S. in relazione a quanto stabilito dal C.U. n.4 del 24.07.2013 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Rovigo, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 4 gare nelle file della Società Porto Tolle 2010 valevoli per il Campionato Allievi senza averne titolo non avendo, nel periodo delle gare sopra indicate, ancora compiuto il 14° anno di età, cioè l’età minima consentita per tale categoria”; il Sig. Roberto PAGANIN Dirigente A.S.D. Porto 2010 “per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva in data 22.09.2013 la distinta di una gara del Campionato Allievi in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e avevano titolo per partecipare alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Crepaldi Nicola non ne avesse titolo come riportato nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F,I,G.C.” il Sig. Antonio CREPALDI Dirigente A.S.D. Porto 2010 “per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di n. 3 gare del Campionato Allievi in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e avevano titolo per partecipare alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Crepaldi Nicola e Mancin Lorenzo non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F,I,G.C.” la Società A.S.D. Porto Tolle 2010 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. Nell’udienza dell’11/02/2014 sono risultati presenti : il Sig. Roberto PAGANIN Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 il Sig, Antonio CREPALDI Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 della Società A.S.D. Porto Tolle 2010, rappresentata dal Sig.Roberto Paganin come da delega depositata in atti Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Non si é presentato al dibattimento pur ritualmente e tempestivamente convocato il Sig. Nicola CREPALDI Calciatore A.S.D. Porto Tolle 2010 Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite presenti alla riunione dell’11/02/2014 gli stessi anno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. Roberto PAGANIN Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 . inibizione per giorni 20; a carico del Sig, Antonio CREPALDI Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 : inibizione per giorni 60; a carico della Società A.S.D. Porto Tolle 2010 : a) penalizzazione di 1 punto nella classifica del Campionato Allievi Provinciale 2013/2014; b) ammenda di € 55,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Roberto PAGANIN Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 . inibizione per giorni 20; a carico del Sig, Antonio CREPALDI Dirigente A.S.D. Porto Tolle 2010 : inibizione per giorni 60; a carico della Società A.S.D. Porto Tolle 2010 : a) penalizzazione di 1 punto nella classifica del Campionato Allievi Provinciale 2013/2014; b) ammenda di € 55,00.- I provvedimenti sopra esposti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. Il Rappresentante della Procura F.I.G.C. ha inoltre proposto l’adozione del seguente provvedimento disciplinare a carico : del Sig. Nicola CREPALDI Calciatore Porto Tolle 2010 : squalifica per giorni 7 (fino al 19/2/2014). La Commissione Disciplinare Territoriale, valutato il provvedimento proposto dal Dott. S. Sciuto e ritenuto congruo lo stesso dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare a carico : del Sig. Nicola CREPALDI Calciatore Porto Tolle 2010 : squalifica per giorni 7 (fino al 19/2/2014), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
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