COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Suseganese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica allenatore Moras Edgar per due mesi a decorrere dalla data di tesseramento – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Suseganese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica allenatore Moras Edgar per due mesi a decorrere dalla data di tesseramento – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Suseganese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per due mesi a carico dell’allenatore Moras Edgar per i seguenti motivi : “nell'applicare la sanzione, conseguente all'allontanamento dell'allenatore della società Suseganese, Moras Edgar, così qualificato in lista, é emerso dalle ricerche effettuate presso l'ufficio tesseramento, che il medesimo non risulta essere tesserato dal campionato 2011-2012, all'ora nell'organico della società Cisonese Mob. Callesella. Oltre alla sanzione conseguente al provvedimento disciplinare, va, quindi, censurato anche per l'esercizio illegittimo dell'attività”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Suseganese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che alla data di effettuazione della gara Suseganese – Alpago l’allenatore della Suseganese Sig. Moras Edgar non risultava ancora tesserato per la predetta Società; ritenuta maggiormente adeguata ai fatti contestati la sanzione della squalifica sino al 15/03/2014 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Suseganese; - di ridurre al 15/03/2014 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Moras Edgar. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta. Ricorso A.S.D. Sossano Villaga Orgiano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Morari Alberto – Campionato Juniores Regionale La Società A.S.D. Sossano Villaga Orgiano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Morari Alberto : “una giornata per grave fallo di giuoco e quattro giornate per frase gravemente offensiva nei confronti dell'arbitro al momento dell'espulsione”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Sossano Villaga Orgiano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto arbitrale; valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che pare congrua rispetto agli addebiti acclarati; tenuto conto del principio che nel giudizio sportivo il referto arbitrale riveste prova piena e privilegiata in base all’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Sossano Villaga Orgiano; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Morari Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo .
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