F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014 (154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PROVENZANO (all’epca dei fatti tesserato della Società AS Martina 1947 Srl), FRANCESCO RAPISARDA (all’epca dei fatti tesserato della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl e L’AQUILA CALCIO 1927 Srl – (nota n. 3306/756bis pf 12-13/SP/mg del 7.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014 (154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PROVENZANO (all’epca dei fatti tesserato della Società AS Martina 1947 Srl), FRANCESCO RAPISARDA (all’epca dei fatti tesserato della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl e L’AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n. 3306/756bis pf 12-13/SP/mg del 7.1.2014). Con atto del 7 gennaio 2014, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale, i sigg. : - Provenzano Alessandro, tesserato all’epoca dei fatti per la Società A.S. Martina 1947, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 2 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per essersi incontrato la sera prima della gara Martina - L’Aquila del 10.03.2013, all’insaputa della propria Società di appartenenza, con il calciatore Rapisarda Francesco e per aver violato, in concorso con lo stesso, il divieto di dare notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso; - Rapisarda Francesco, tesserato all’epoca dei fatti per la Società L’Aquila Calcio 1927, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 2 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per essersi incontrato la sera prima della gara Martina - L’Aquila del 10.03.2013, all’insaputa della propria Società di appartenenza, con il calciatore Provenzano Alessandro e per aver violato, in concorso con lo stesso, il divieto di dare notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso; e le Società - AS Martina 1947 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato; - L’Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato; All’inizio della riunione odierna le Società AS Martina 1947 Srl e L’Aquila Calcio 1927 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, le Società AS Martina 1947 Srl e L’Aquila Calcio 1927 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. [“pena base per la Società AS Martina 1947 Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00); pena base per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, i tesserati Provenzano Alessandro e Rapisarda Francesco, facevano pervenire scritti difensivi nei quali evidenziano una insussistenza delle violazioni di cui all’art. 1 commi 1 e 2 CGS atteso che il comportamento dei calciatori, così come emerso dall’attività d’indagine, non configura nessuna violazione dei doveri di correttezza e lealtà, né il divieto di fornire a terzi informazioni o notizie su fatti di indagine. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi: il rappresentante della Procura federale, il quale, ritenuta la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste: - al Sig. Provenzano Alessandro la sanzione di n. 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; - al Sig. Rapisarda Francesco la sanzione di n. 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti Provenzano e Rapisarda. Il legale dei calciatori, riportandosi alla propria memoria difensiva, ha insistito per l’assenza di responsabilità in capo ai propri assistiti chiedendo il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, valutata l’assoluta buona fede dei calciatori, l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19 CGS. I motivi della decisione Il deferimento trae origine da una segnalazione effettuata in data 12.03.2013 dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in cui si segnalava che numerosi concessionari, tra le giornate di venerdì 8.03.2013 e domenica 10.03.2013, avevano registrato un flusso anomalo di giocate relativamente alla partita Martina – L’Aquila Calcio 1927 del 10.03.2013, in particolare una concentrazione di giocate esito finale 1X2 ( con esito corrispondente al segno 2), circostanza questa che aveva indotto molti di loro alla chiusura anticipata dell’accettazione delle scommesse. Le indagini espletate dalla Procura federale, non hanno condotto a rinvenire circostanze idonee a delineare ipotesi di combine della gara in oggetto, né atti diretti ad alterare o ad influenzare il risultato. Nel corso delle indagini, però, sono emersi comportamenti in violazione dei generali doveri di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 1 CGS a cui tutti i tesserati devono uniformarsi. In particolare, l’attività di indagine ha accertato che i calciatori Provenzano Alessandro e Rapisarda Francesco, che erano stati compagni di squadra nella stagione precedente, la sera prima della gara si incontravano nel parcheggio dell’albergo ove era in ritiro la Società ospite, senza comunicarlo alle proprie Società di appartenenza e che successivamente, dopo essere stati ascoltati dai collaboratori della Procura federale unitamente ad altri tesserati delle due squadre in merito al regolare svolgimento della gara, si scambiavano notizie sulle rispettive deposizioni dinnanzi all’Organo inquirente. Come detto, l’attività di indagine non ha portato ad accertare ipotesi di illecito sportivo ma il comportamento dei due tesserati è stato sicuramente superficiale ed inopportuno in riferimento all’’incontro avuto la sera prima della gara all’insaputa delle rispettive Società. La condotta sopra indicata non é comunque sanzionabile ad avviso di questa Commissione, non essendo emerso alcun indizio in ordine ad eventuali finalità illecite dell’incontro tra i due tesserati. Riguardo, invece, la violazione dell’’art. 1 comma 2 del CGS, è opportuno evidenziare come detta norma pone l’accento sul cd. principio di segretezza, disponendo che ai soggetti che svolgono attività in ambito Federale è fatto “ divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso”. Il cd. principio di segretezza ha la funzione precipua di rendere efficace il procedimento disciplinare che altrimenti verrebbe inficiato, con lo scopo di prevenire qualsiasi tipo di inquinamento probatorio derivante dalla comunicazione di attività di indagine da parte dei soggetti che sono a conoscenza di atti della Procura federale. Il divieto ha come oggetto l’atto del procedimento e la sua documentazione ma non la conoscenza dello stesso, se avvenuto in precedenza, o perché già di pubblico dominio. L’obbligo di segretezza cessa con la notifica da parte del Procuratore federale del deferimento all’incolpato. Nel caso di specie, per stessa ammissione dei calciatori, emerge che nel colloquio avuto qualche giorno dopo le audizioni, i due tesserati parlavano delle dichiarazioni rese innanzi alla Procura federale: “…. ho anche, vagamente, riferito quanto mi era stato chiesto e la stessa cosa mi ha detto il mio amico” (deposizione Rapisarda Francesco), “ nel corso della predetta telefonata….. ci siamo scambiati, molto sommariamente, le nostre sensazioni su quello che ci era stato chiesto…” (dich. Provenzano Alessandro) comportamento questo che integra a pieno la violazione prevista dall’art. 1 comma 2 CGS Alla luce di quanto sopra, i tesserati vanno prosciolti dalla violazione prevista dall’art,. 1 comma 1 CGS, mentre riguardo alla contestazione di cui all’art. 1 comma 2 agli stessi vanno inflitte le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.300,00 (€ milletrecento/00) ciascuno, a carico delle Società AS Martina 1947 Srl e L’Aquila Calcio 1927 Srl. Infligge altresì ai calciatori Provenzano Alessandro e Rapisarda Francesco la squalifica per n. 2 (due) giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali.
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