F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014 (477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE – (nota n. 8642/1215pf12- 13/AM/ma del 25.6.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014
(477) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 8642/1215pf12- 13/AM/ma del 25.6.2013).
La Procura federale della F.I.G.C., con atto del 25 giugno 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della Società GSD Rosignano Sei Rose, Sardi Enzo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) ed all'art. 8, comma 9, del CGS, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.A.E.), prot. n. 59 del 20 dicembre 2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta Società ed il calciatore Barbetta Tommaso. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società GSD Rosignano Sei Rose. L’addebito deriva dal fatto che il calciatore Barbetta Tommaso aveva presentato ricorso alla C.A.E. in data 17 settembre 2012 per il recupero del residuo importo fra quanto concordato in sede di accordo economico con la Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 5.760,00, relativamente alla stagione sportiva 2011/2012. La C.A.E., con provvedimento del 20.12.2012, aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 5.760,00 euro. La decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione vertenze economiche, che in data 14.3.2013 rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata . La decisione della C.V.E. veniva comunicata alla Società GSD Rosignano Sei Rose con lettera raccomandata recapitata in data 20 aprile 2013. La Procura federale ha ricordato che la Società Rosignano Sei Rose era stata tempestivamente avvertita con telefax del 21.3.2013 della necessità di provvedere entro il termine di 30 giorni a presentare la ricevuta di pagamento delle somme dovute e, in difetto di tale adempimento, ha ritenuto quindi di deferire la Società in questione , in quanto la medesima non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS. L’attuale presidente della GSD Rosignano Sei Rose, Bezzini Marusco, ha fatto pervenire una nota difensiva, rilevando che avverso la decisione della C.A.E. del 20 dicembre 2012 era stato proposto dalla Società regolare reclamo dinnanzi alla C.V.E., che aveva deciso in data 14 marzo 2013. La decisione veniva pubblicata nel solo dispositivo in data 15 marzo 2013 e comunicata alla Società in forma integrale in data 21 marzo 2013. La Società decideva allora di pagare il dovuto al calciatore Barbetta Tommaso, il quale in data 9 aprile 2013 rilasciava quietanza liberatoria, dichiarando di non avere più nulla da pretendere. Tale quietanza risultava depositata (unitamente alle altre quietanze liberatorie) presso il Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C. in occasione della domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza dell’anno 2013/2014, e veniva allegata in copia alla memoria difensiva Fissata l’udienza dinnanzi a questa Commissione per la data del 26 settembre 2013, il rappresentante della Procura ha chiesto la restituzione degli atti al proprio Ufficio per verificare se quanto affermato dal presidente della GSD Rosignano Sei Rose corrispondesse alla verità, mentre le parti deferite, assistite dai propri difensori, hanno chiesto il proscioglimento. La Commissione, con decisione presa nella stessa data e pubblicata il 1 ottobre 2013 , ha sospeso il presente procedimento disponendo la trasmissione degli atti alla Procura federale, in quanto ha ritenuto necessario accertare la data effettiva in cui sarebbe stata sottoscritta dal calciatore Barbetta Tommaso la quietanza liberatoria, apparentemente datata 9 aprile 2013, e se quindi il pagamento effettuato dalla GSD Rosignano Sei Rose fosse avvenuto nei termini normativamente stabiliti. Con nota n. 3470/AM/dl del 13 gennaio 2014 la Procura federale ha quindi trasmesso una relazione sulle ulteriori indagini effettuate, allegando i verbali delle audizioni effettuate (del Barbetta Tommaso, del Bezzini Marusco, presidente della GSD Rosignano Sei Rose con decorrenza dal 5 luglio 2013, e Garzelli Massimo, commissario straordinario della Società nominato in data 28 novembre 2012 dal sindaco del comune). La GSD Rosignano Sei Rose ha invece trasmesso in data 10 febbraio 2014 un’ulteriore memoria difensiva. Fissata nuova udienza dinanzi a questa Commissione per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’inibizione per mesi 8 (otto) nei confronti del Sig. Enzo Sardi; e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei confronti della Società GSD Rosignano Sei Rose, nonché dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). É altresì comparso il difensore della Società deferita, che ha chiesto il proscioglimento. Ciò premesso, questa Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dalla GSD Rosignano Sei Rose al calciatore Barbetta Tommaso per effetto della decisione della C.A.E. del 20 dicembre 2012. Il pagamento è avvenuto nei termini normativamente fissati , in quanto risulta accertato che la Società, dopo la decisione della C.V.E. del 14.3.2013, comunicata il 21.3.2013, ha corrisposto l’importo dovuto al calciatore, il quale in data 9 aprile 2013 ha rilasciato quietanza liberatoria. Tale quietanza risulta regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C. in occasione della domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza dell’anno 2013/2014. Non vi sono dubbi in ordine alla data di effettiva sottoscrizione della quietanza liberatoria, in quanto dalle ulteriori audizioni effettuate dalla Procura federale è emerso che il calciatore Barbetta Tommaso ha sì ricevuto una somma di denaro inferiore (€ 2.500,00), ma ha accettato questa riduzione del compenso in quanto aveva deciso di venire incontro alle esigenze della GSD Rosignano Sei Rose che attraversava un momento di difficoltà economica, e che soprattutto la firma da lui apposta sulla quietanza liberatoria portante la data del 9 aprile 2013 è stata contestuale alla consegna della somma di denaro di € 2.500,00. Il calciatore non ricorda con certezza la data in cui era stata da lui apposta la firma sulla quietanza liberatoria, ma ha precisato che era sicuro che si trattasse di un giorno di lunedì o martedì delle prime due settimane dell’aprile del 2013. Tale dichiarazione riveste particolare attendibilità in quanto proviene da un soggetto indifferente rispetto alle parti deferite, il quale ha fornito una ricostruzione del pagamento che si ritiene veritiera sia per quanto riguarda le modalità del pagamento, sia per quanto riguarda la data in cui é stata effettuata la sottoscrizione della quietanza liberatoria. Tale pagamento avvenuto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della C.A.E. fa venire meno la sussistenza della violazione disciplinare contestata . Risulta invece del tutto irrilevante che la Società GSD Rosignano Sei Rose non abbia provveduto a comunicare al Comitato Interregionale l’avvenuto pagamento delle somme dovute, in quanto, come già statuito da questa Commissione con altre analoghe decisioni, ciò che rileva ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 94 ter comma 11 NOIF è il semplice pagamento delle somme di denaro nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della C.A.E., e non la comunicazione, entro il predetto termine, di avere provveduto al pagamento. Come a nulla rileva che il pagamento sia avvenuto con denaro contante. Alla luce di quanto precede, va dichiarato il proscioglimento del Presidente pro tempore della Società in ordine all’addebito contestatogli e quello della Società. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, dichiara di non doversi procedere nei confronti di Sardi Enzo e della Società GSD Rosignano Sei Rose in ordine agli addebiti loro contestati perché il fatto non sussiste.
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