F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 17 Febbraio 2014 (156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO PIANIGIANI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), Società US POGGIBONSI Srl – (nota n. 3440/1157 pf 12-13/AM/ma del 13.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 17 Febbraio 2014
(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO PIANIGIANI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), Società US POGGIBONSI Srl - (nota n. 3440/1157 pf 12-13/AM/ma del 13.1.2014).
Con nota del 13.1.2014 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Signor Pianigiani Antonello, Presidente dell’US Poggibonsi Srl e la Società US Poggibonsi Srl per rispondere: il primo, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sia per avere sollevato gravi dubbi e sospetti, senza disporre di prova alcuna, sulla correttezza dell’operato di altri tesserati e Società affiliate alla FIGC relativamente a fatti dimostratisi assolutamente destituiti di fondamento, sia per avere usato, nelle conversazioni telefoniche in data 12.5.2013 con il Presidente della Lega Pro, Rag. Mario Macalli, invettive ed espressioni minacciose non consone al ruolo dirigenziale ricoperto; la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente. Con un’unica memoria difensiva i soggetti deferiti, lamentando il mancato contemporaneo svolgimento delle gare Poggibonsi/Foligno e Teramo/Salernitana del 12.5.2013, valevoli per l’ultima giornata del Campionato Nazionale di Lega Pro, II Divisione, il cui esito avrebbe determinato l’accesso ai play-off dell’US Poggibonsi o del Teramo, assumono che l’espressione “tentato illecito sportivo” usata dal Pianigiani nell’esposto del 12.5.2013 inoltrato alla Procura federale si riferiva alla violazione delle norme sulla contemporaneità delle gare delle ultime quattro giornate di campionato, non già all’illecito previsto dall’art. 7 del CGS; contestano, altresì, che il Presidente abbia mai insinuato illeciti da parte del portiere della Salernitana, infortunatosi a sostituzioni già effettuate; negano che il Presidente abbia usato espressioni minacciose e/o insinuanti nel corso del colloquio telefonico con il presidente della Lega Pro; eccepiscono la mancanza di riscontri alle affermazioni del Presidente della Lega Pro e, comunque, l’irrilevanza disciplinare di fatti riferiti esclusivamente ad una conversazione telefonica privata. Alla riunione del 13.2.2014 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - mesi 3 (tre) di inibizione per Pianigiani Antonello; - ammenda di € 4.000/00 (euro quattromila/00) per US Poggibonsi Srl. Il deferimento è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati. Il 12.5.2013 si sono disputate le gare valevoli per l’ultima giornata del Campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, girone B. Tra le gare in programma figuravano Poggibonsi - Foligno, conclusasi 2 a 1 per i padroni di casa, e Teramo - Salernitana, conclusasi con il risultato di 4 a 1 per i padroni di casa. Per effetto di tale risultato il Teramo, in forza di una migliore differenza reti, accedeva ai play-off in danno del Poggibonsi. Al termine della gara il Poggibonsi presentava reclamo per ottenere la ripetizione dell’incontro. Nell’immediato dopo gara il Pianigiani, presidente della US Poggibonsi, contattava telefonicamente anche il Presidente della Lega Pro, Rag. Macalli, come da questi riferito con nota del 14.5.2013. Nel corso di tale telefonata il Pianigiani, oltre a riferire della sospensione di venti minuti della gara Teramo - Salernitana, riferiva anche che, a pochi minuti dal suo termine, a causa di un presunto infortunio del portiere della Salernitana, quest’ultimo era sostituito da un compagno non di ruolo (in quanto già effettuate tutte le sostituzioni, nds), che subiva la
rete che avrebbe qualificato il Teramo ai play-off. Interrotta la comunicazione ed effettuate alcune verifiche, il Presidente della Lega Pro accertava che, effettivamente, la gara Teramo/Salernitana aveva subito una interruzione decretata dall’Arbitro a causa di un nubifragio, e che il portiere della Salernitana, infortunatosi a sostituzioni già eseguite, era stato sostituito da uno dei compagni già partecipanti al gioco. Tali circostanze venivano riferite telefonicamente al Pianigiani, che reagiva in modo concitato. Sempre il medesimo giorno, con fax inviato alle ore 18:51, ritenuta la violazione delle norme sul simultaneo svolgimento delle gare dell’ultima giornata, determinata da un’interruzione della gara che si svolgeva sul campo di Teramo, improvvisamente allagatosi, cui non aveva fatto seguito la contemporanea interruzione delle altre gare in svolgimento, il deferito sollecitava un’indagine della Procura federale finalizzata a valutare le conseguenze dell’accaduto, che ipotizzava poter costituire ipotesi di illecito. Il G.S. della Lega Pro, con decisione del 14.5.2013 (C.U. n.172/DIV) respingeva il reclamo e confermava il risultato acquisito sul campo. A medesima conclusione perveniva la C.G.F. con decisione del 22.5.2013 (C.U. n. 277/CGF). Entrambe le decisioni affermavano il principio che la simultaneità, come prevista dalla norma di cui al C.U. n.146/DIV del 21.2.2013, poteva essere garantita solo con riferimento al simultaneo inizio delle gare, mentre nulla poteva prevedere, la richiamata norma, con riferimento a cause accidentali di sospensione. Fatte queste premesse, nell’esposto inviato alla Procura non si ravvisa alcuna infrazione disciplinare ascrivibile al Pianigiani a titolo di mancato rispetto dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S. Con detto esposto, invero, ipotizzata la violazione delle norme sulla simultaneità delle gare, ci si limitava a sollecitare un’indagine per verificarne la consumazione. Il fatto storico richiamato (interruzione della gara che si svolgeva sul campo di Teramo), del resto, si era effettivamente verificato, e l’esponente chiedeva alla Procura di verificare che tale interruzione non fosse stata preordinata alla violazione delle norme sul contemporaneo svolgimento delle gare. Peraltro, anche a volere ritenere che tale esposto rappresenti una denuncia nei confronti di soggetti imprecisati, manca la prova della consapevolezza, da parte del denunciante, dell’inesistenza della violazione denunciata e dell’innocenza dei soggetti, per quanto non identificati, ritenuti invece colpevoli, cui si contrappone, per l’appunto, l’erronea convinzione dell’effettiva consumazione della violazione prospettata. A diversa conclusione, in punto responsabilità, si perviene con riferimento al contenuto delle telefonate intercorse con il Presidente della Lega Pro. Innanzitutto è da dire che non vi è contestazione sul fatto storico in sé, ammesso dal Pianigiani sia in sede di audizione da parte della Procura, sia nella memoria difensiva in atti. Tra il Pianigiani ed il Presidente della Lega Pro sono dunque intercorse due telefonate. Nella prima, è certo che il Pianigiani abbia quanto meno lamentato la violazione delle norme sulla simultaneità in relazione all’interruzione verificatasi sul campo di Teramo, e che abbia riferito al Presidente anche in merito alla sostituzione del portiere della Salernitana. Che il Pianigiani abbia parlato anche della sostituzione del portiere della Salernitana, per lo meno in termini dubitativi, è confermato dalle dichiarazioni dello stesso deferito quando, con riferimento alla seconda telefonata afferma: “non ero a conoscenza, prima della conversazione con il Macalli, che detto portiere fosse stato ricoverato in ospedale. Preciso che sapevo che egli fosse stato sostituito per infortunio”. Quanto alla seconda telefonata ed alle espressioni usate, ed anche con riferimento alla prima, ancora il deferito afferma di non potere “ovviamente escludere che durante le telefonate possa avere usato delle parole forti dovute esclusivamente al caso specifico e dovute alla concitazione del momento ed all’accaloramento”, anche se, con l’evidente fine di evitare responsabilità disciplinari, aggiunge “di escludere, però, … che possa avere proferito le frasi che mi vengono lette”. Quanto dichiarato dal Presidente della Lega trova già un primo riscontro nella pur parziale ammissione, da parte del deferito, di avere usato “parole forti … dovute alla concitazione del momento ed all’accaloramento”. D’altro canto, non possono sottacersi la mancanza di un interesse diretto verso l’esito del presente procedimento ed il ruolo istituzionale del Presidente Macalli, le cui dichiarazioni, pertanto, possono assurgere a fonti di prova ed avvalorare il convincimento che il deferito abbia effettivamente pronunciato le frasi contestate, il cui contenuto lesivo è evidente. Priva di pregio, infine, è l’eccepita irrilevanza disciplinare di fatti asseritamente riferiti ad una conversazione telefonica privata, dal momento che destinatari delle espressioni sopra riportate sono l’interlocutore Macalli e la Lega da questi presieduta, la cui posizione è analoga a quella della parte offesa dal reato, talché le espressioni riferite, lungi dal costituire mero contenuto di una conversazione tra privati, configurano un’ipotesi di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità. Alla responsabilità del suo Presidente consegue la responsabilità diretta della Società, a mente di quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del CGS. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - mesi 2 (due) di inibizione per Pianigiani Antonello; - ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) per US Poggibonsi Srl.
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