COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CITERIUS SAN VALENTINO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA CALCIATORE TONTODONATI LORIS PER QUATTRO GARE E MASTRODICASA ANDREA PER TRE GARE) ADOTTATA DAL G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SERRESE / CITERIUS SAN VALENTINO, DISPUTATA IL 02.02.2014 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE B (C.U. N°27 DEL 06.02.2014 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CITERIUS SAN VALENTINO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA CALCIATORE TONTODONATI LORIS PER QUATTRO GARE E MASTRODICASA ANDREA PER TRE GARE) ADOTTATA DAL G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SERRESE / CITERIUS SAN VALENTINO, DISPUTATA IL 02.02.2014 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE B (C.U. N°27 DEL 06.02.2014 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la società ASD Citerius San Valentino ha chiesto revocarsi la sanzione di cui sopra o di ridursi in misura più equa.
Ha dedotto l’appellante che non vi sarebbe stato nessuna aggressione in danno dell’arbitro da parte dei calciatori sopra menzionati con la conseguenza che la sanzione inflitta doveva essere revocata.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originali riferimenti precisando che dopo il triplice fischio il Tontodonati gli aveva tirato sul viso la maglietta mentre il Mastrodicasa lo aveva minacciato ripetutamente e agli stessi non aveva potuto notificare il provvedimento sanzionatorio in quanto si era verificato una rissa tra alcuni giocatori di entrambe le squadre.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta appare congrua ed adeguata alla gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori della società appellante con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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