COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD CASTRONUOVO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE RISI GIOVANNI PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.63 DEL 29/01/2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD CASTRONUOVO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DE RISI GIOVANNI PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.63 DEL 29/01/2014. Letto il reclamo proposto dalla società ACD CASTRONUOVO avverso la squalifica per n.4 (quattro) giornate inflitte dal G.S. al calciatore DE RISI GIOVANNI e riportato sul CU n.63 del 29/01/2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto regolare richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante Società, benché generiche,abbiano comunque attestato l’assenza di intendimenti minacciosi o peggio violenti nella condotta del calciatore De Risi Giovanni; Ritenuto come dall’esame degli atti ufficiali di gara possa evincersi che il comportamento del ripetuto tesserato benché fortemente irriguardoso non potesse qualificarsi preordinatamente minaccioso nei confronti del D.G.; Considerato come l’evento più grave dal DG riportato in referto e rappresentato dal lancio di sputi al suo indirizzo, possa dirsi involontario in ragione di quanto dal ricorrente Sodalizio reiteratamente dedotto in reclamo ed in sede di audizione; Accertata l’assenza di precedenti specifici nel curriculum disciplinare del calciatore De Risi Giovanni e valutato lo spirito collaborativo dalla Società reclamante mostrato al momento dell’audizione del suo Presidente, circostanze meritevoli di ponderazione, ai fini di una mitigazione delle decisioni dal G.S. assunte; Ritenuto, in definitiva, come sia possibile ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’ipotesi regolata dall’art. 19 comma 4 n. a CGS; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 2(due) giornate della squalifica inflitta al calciatore De Risi Giovanni; • dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata;
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