COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di: 1) RUSSO Francesco, calciatore tesserato per l’A.S. Bagaladi; 2) RICCIARDI TRIMBOLI Francesco, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. S. Venere Gallina; 3) NOCERA Francesco, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. S. Venere Gallina; 4) la società A.S. BAGALADI; 5) la società A.S.D. S. VENERE GALLINA; per rispondere: il Primo e il secondo: -della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto, al termine della gara BAGALADI – S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di llla Categoria, girone “I”, un comportamento violento come meglio individuato nella parte motiva da intendersi come di seguito ritrascritta; il terzo: -della violazione dell’art. 1, comma 3, del C..G.S. per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, Organo della Giustizia Sportiva, nonostante sia stato convocato per tre volte; la quarta: -a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato RUSSO Francesco;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 20 a carico di: 1) RUSSO Francesco, calciatore tesserato per l'A.S. Bagaladi; 2) RICCIARDI TRIMBOLI Francesco, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. S. Venere Gallina; 3) NOCERA Francesco, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. S. Venere Gallina; 4) la società A.S. BAGALADI; 5) la società A.S.D. S. VENERE GALLINA; per rispondere: il Primo e il secondo: -della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto, al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di llla Categoria, girone "I", un comportamento violento come meglio individuato nella parte motiva da intendersi come di seguito ritrascritta; il terzo: -della violazione dell'art. 1, comma 3, del C..G.S. per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, Organo della Giustizia Sportiva, nonostante sia stato convocato per tre volte; la quarta: -a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato RUSSO Francesco; la quinta: - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo Presidente NOCERA Francesco nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato Francesco RICCIARDI TRIMBOLI. IL DEFERIMENTO Con nota del 10.12.2013 n.2918/713pf12-13/GR/mg, il Vice Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento n.713pf12-13 di cui alla relazione d'indagine del collaboratore della Procura federale Dott. Francesco De Domenico in data 26.11.2013; Premesso che: -il Presidente del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., con nota del 12.02.2013, prot. SR/UP, faceva pervenire alla Procura Federale stralcio del C. U. n.48 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, referto della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013 completo di supplemento, esposto in data 5.2.2013 dell'A.S.D.S. VENERE GALLINA e fogli censimento, per la stagione 2012-13, dell'A.S. BAGALADI e dell'A.S.D. S. VENERE GALLINA; - dalla lettura dei suddetti atti si apprendeva che il G.S. presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 48 del 7.2.2013, a seguito di una rissa verificatasi al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di lll^ Categoria, girone "I", ordinava la trasmissione degli atti alla Procura Federale "affinché, ove ritenuto opportuno, svolga ulteriori mirati accertamenti anche di ausilio alle indagini che i Carabinieri andranno a svolgere per i fatti violenti avanti detti”; -dalla lettura completa del predetto provvedimento, del referto e del supplemento redatto e sottoscritto dall'arbitro della gara, sig. Leonardo Sgro', e dell'esposto del 5.2.2013 del Presidente dell'A.S.D. S. VENERE GALLINA, Sig. Francesco NOCERA, si apprendeva che al termine della gara in questione, da un cancello posto dietro le panchine, inizialmente chiuso e poi lasciato aperto, facevano ingresso sul terreno di gioco circa una trentina di sostenitori del BAGALADI che scatenavano una rissa, alla quale prendevano parte anche alcuni calciatori e dirigenti della compagine di casa, nei confronti dei calciatori della squadra ospite determinando, cosi, anche il ricorso al pronto soccorso ospedaliero per il giocatore del S. VENERE GALLINA, Sig. Sebastiano Lobianco, che nell'occasione riportava la frattura delle ossa nasali; -in merito a quanto refertato dal Direttore di Gara, il G.S. presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria sanzionava comunque il BAGALADI con la squalifica del terreno di gioco per due giornate e con 200,00 euro di ammenda, oltre ad assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni tesserati individuati; Considerato che: -l'attività istruttoria posta in essere da quest'Ufficio è consistita nell'acquisizione dei documenti messi a disposizione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'acquisizione di documentazione inerente le Società coinvolte presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria della L.N.D. e nell'audizione di alcuni tesserati quali l'arbitro della gara Sig. Leonardo SGRO', il Presidente del BAGALADI Sig. Antonino DlELl, il calciatore dell'A.S. BAGALADI Sig. Francesco RUSSO, il Sig. Francesco RICCIARDI TRIMBOLI e il Sig. Sebastiano LO BIANCO, all'epoca dei fatti entrambi tesserati del S. VENERE GALLINA quali calciatori, nel mentre non era possibile ascoltare il Presidente della Società S. Venere Gallina, Sig. Francesco NOCERA, in quanto lo stesso, convocato per ben tre volte, riteneva di non dover comparire giustificando solo la prima assenza; -il Sig. Leonardo SGRO', sentito da quest'Ufficio il 26.03.2013, confermava integralmente il suo referto e il supplemento da lui redatto spiegando di non essere in grado di identificare chi partecipò alla rissa in quanto, temendo per la sua incolumità, in quanto insultato da un dirigente del BAGALADI, poi punito dal G.S., era rientrato velocemente negli spogliatoi; - il Presidente del BAGALADI, Sig. Antonino DlELl, sentito il 24.07.2013, sminuiva la portata della rissa, sosteneva che alla stessa avessero partecipato sostenitori e giocatori di entrambe le squadre, confermava che l'arbitro non poteva aver visto granché in quanto rientrato velocemente negli spogliatoi e, previa consegna all'Ufficio di una breve memoria, concludeva affermando che non era in grado di identificare chi avesse colpito il calciatore LO BIANCO che peraltro non aveva riportato gravi conseguenze tanto che era stato schierato regolarmente in campo nella gara successiva; -il calciatore dell'A.S. BAGALADI, Sig. Francesco RUSSO, audito il 9.11.2013, riferiva che al termine della gara, mentre si avviava verso gli spogliatoi, era stato raggiunto dal calciatore n. 9 del S. VENERE GALLINA, Francesco RICCIARDI, che lo colpiva con uno schiaffo tra il collo e la nuca che non gli procurava nessun danno e quindi, senza reagire, si allontanava non accorgendosi di quello che stava succedendo in campo; -il Sig. Francesco RICCIARDI TRIMBOLI, tesserato, all'epoca dei fatti, per il S. VENERE GALLINA quale calciatore e attualmente non tesserato, sentito il 31.10.2013, rappresentava che al termine della gara, quando l'arbitro aveva fischiato la fine dell'incontro, egli si trovava ancora a terra per un fallo subito e, rialzandosi, si era diretto subito verso gli spogliatoi senza provocare nessuno ma notando la presenza, sul terreno di gioco, di tantissimi sostenitori del BAGALADI entrati da un cancello rimasto aperto che lo aggredivano e lo accompagnavano con calci e spintoni fino alla porta dello spogliatoio dove rientrava senza reagire all'aggressione; -il Sig. Sebastiano LO BIANCO, all'epoca dei fatti calciatore del S. VENERE GALLINA e attualmente tesserato per Società non affiliata alla FIGC, audito anch'esso il 31.10.2013, rappresentava che alla fine della gara, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, vedeva il suo compagno Francesco RICCIARDI TRIMBOLI correre verso gli spogliatoi ìnseguito da circa 15 - 20 sostenitori del BAGALADI e subito si dirigeva in suo aiuto, ma veniva aggredito da alcune persone arrivate alle sue spalle che lo colpivano violentemente con pugni e calci procurandogli delle ferite al naso ed all'occhio sinistro tanto da dover fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Melito P.S. dove gli veniva diagnosticata "cefalea post traumatica trauma contusivo regione nasale con escoriazioni e orbitaria sx con frattura ossa nasali" (vedasi certificato del Pronto Soccorso in atti) e giudicato guaribile in venti giorni s.c.; aggiungeva che in quelle condizioni non era stato in grado di riconoscere chi lo avesse colpito e/o se in mezzo a quelle persone ci fossero dei tesserati del Bagaladi; Osservato che: - solo dagli atti messi a disposizione di quest'Ufficio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria che, detto per inciso, riteneva di dover chiedere l'archiviazione del procedimento, era possibile ottenere qualche ulteriore elemento chiarificatore di quanto accaduto; -due rappresentanti delle Forze dell'Ordine che, fuori servizio, seguivano la gara dagli spalti riferivano, nelle loro relazioni, che al termine della partita il giocatore n.9 del S. VENERE GALLINA, Sig. Francesco RICCIARDI TRIMBOLI, dava uno schiaffo o un pugno al giocatore n.5 del BAGALADI, Sig. Francesco RUSSO, che a sua volta reagiva rifilando un buffetto all'avversario che per tutta risposta invitava il RUSSO a incontrarsi fuori dal campo per sistemare i conti; interveniva anche il padre del RICCIARDI TRIMBOLI, che aveva assistito all'incontro di calcio, il quale andava verso il RUSSO e lo spintonava cercando nel contempo di colpirlo, ma il Russo reagiva alzando anch'egli le mani per difendersi; sedato questo focolaio di rissa grazie all'intervento di altri giocatori, il RICCIARDI TRIMBOLI continuava ad avere atteggiamenti ostili questa volta nei confronti di una persona che si trovava tra il pubblico che colpiva con un pugno alla nuca rimediando, a sua volta, uno schiaffo che lo induceva a fare rientro negli spogliatoi mentre altri giocatori non identificati continuavano la rissa che, comunque, dopo pochi minuti si esauriva; Rilevato che: -come già in precedenza evidenziato, il G.S. presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria ha già provveduto a sanzionare l'A.S. BAGALADI e alcuni suoi tesserati per l'invasione di campo verificatasi al termine della partita in questione; - l'A.S.D. S. VENERE GALLINA, che non risulta essersi iscritta a Campionati federali per la corrente stagione sportiva 2013-14 e pertanto è stata dichiarata inattiva come risulta dal C.U. n.49 del 25.10.2013, è comunque soggetta alla giurisdizione federale fino a revoca dell'affiliazione; - nel comportamento dei Sigg.ri Francesco RUSSO, calciatore tesserato per l'A.S. BAGALADI, e Francesco RICCIARDI TRIMBOLI, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. S. VENERE GALLINA, debbono, pertanto, ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare con riferimento alla chiara violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli attì federali di cui dell'art. 1, comma 1, del C..G.S. per aver tenuto, al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di lll^ Categoria, girone "I", un comportamento violento come meglio individuato nella parte motiva da intendersi come di seguito ritrascritta; - nel comportamento del Sig. Francesco NOCERA, già Presidente dell'A.S.D. S. VENERE GALLINA, debbono ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare con riferimento alla chiara violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato innanzi alla Procura Federale, Organo della Giustizia Sportiva, nonostante sia stato convocato per tre volte; - vanno conseguentemente sanzionate l'A.S. BAGALADI per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato RUSSO Francesco, e I'A.S.D. S. VENERE GALLINA per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo Presidente NOCERA Francesco, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato Francesco RICCIARDI TRIMBOLI; Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; Vista Ia proposta del Sostituto Procuratore Aw.Giammaria Camici; deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria 1) RUSSO Francesco, calciatore tesserato per l'A.S. Bagaladi; 2) RICCIARDI TRIMBOLI Francesco, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D.S.Venere Gallina; 3) NOCERA Francesco, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. S. Venere Gallina; 4) la società A.S. BAGALADI; 5) la società A.S.D. S. VENERE GALLINA; per rispondere: il Primo e il secondo: -della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto, al termine della gara BAGALADI - S. VENERE GALLINA del 2.2.2013, valevole per il Campionato Provinciale di lll^ Categoria, girone "I", un comportamento violento come meglio individuato nella parte motiva da intendersi come di seguito ritrascritta; il terzo: - della violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato innanzi alla Procura federale, Organo della Giustizia Sportiva, nonostante sia stato convocato per tre volte; la quarta: - a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo tesserato RUSSO Francesco; la quinta: - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in virtù di quanto ascritto al suo Presidente NOCERA Francesco nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in virtù di quanto ascrìtto al suo tesserato Francesco RICCIARDI TRIMBOLI. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 17 febbraio 2014, sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri, nonché il Presidente della A.S. Bagaladi, sig.Antonino Dieli. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. Il Presidente della A.S. Bagaladi ha avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate: sanzione base € 150,00 di ammenda ridotta a € 100,00. Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso. In ordine, invece, alle posizioni degli altri deferiti, il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Russo Francesco 2 giornate di squalifica; per Ricciardi Trimboli Francesco 3 giornate di squalifica; per Nocera Francesco 2 mesi di inibizione; per la Società A.S.D. S. Venere Gallina € 300,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica. Tuttavia, in merito alla posizione della A.S.D. S. Venere Gallina, la Commissione, pur accedendo alla tesi della Procura Federale, dichiara il non luogo a procedere in quanto società inattiva dal 25.10.2013 (ved. C.U. n. 49); P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - a RUSSO Francesco, calciatore tesserato per l’A.S. Bagaladi, DUE (2) giornate di squalifica; - a RICCIARDI TRIMBOLI Francesco, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per l’A.S.D. S. Venere Gallina, TRE (3) giornate di squalifica; - a NOCERA Francesco, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. S. Venere Gallina, DUE (2) mesi di inibizione e quindi fino al 19 APRILE 2014; alla Società A.S. BAGALADI € 100,00 (cento/00) di ammenda. Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della A.S.D. S. VENERE GALLINA poiché dichiarata inattiva.
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