COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 60 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (ripetizione gara Bianchese – Condofuri 2009 del 12.1.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 60 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (ripetizione gara Bianchese - Condofuri 2009 del 12.1.2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE - letti il reclamo e gli atti ufficiali ; - sentiti i rappresentati delle due Società; preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società Bianchese per mancata notifica alla controparte; RITENUTO -che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara e inequivoca che al 35° del secondo tempo di gioco un soggetto entrava abusivamente in campo e colpiva il direttore di gara con uno schiaffo alla nuca; -che a causa del colpo ricevuto l'arbitro, non più nelle condizioni di continuare la direzione, sospendeva definitivamente la gara; - che l'arbitro non riusciva a identificare l'aggressore, ma riferiva non essere un sostenitore né della Bianchese, che si trovava in vantaggio con il risultato di 3 – 1, né del Condofuri; - che le motivazioni esposte nel reclamo dalla Società Condofuri, volte a identificare l'aggressore come sostenitore della Società Bianchese, sono frutto di mere supposizioni non supportate da alcun elemento concreto e, come tali, irrilevanti; - che, pertanto, deve condividersi l'assunto del Giudice Sportivo il quale ha ritenuto che la responsabilità dell'aggressione all'arbitro sia stata perpetrata da un soggetto che non aveva alcuna relazione con le due Società e completamente estraneo a qualsiasi interesse diretto con la gara; - che ai sensi dell'art. 4, punto 3, e dell'art. 14 C.G.S., le società rispondono oggettivamente dell'operato, del comportamento e dei fatti violenti compiuti dai propri sostenitori, e non anche per comportamenti di soggetti a loro del tutto estranei; - che, sotto altro profilo, la Società Bianchese è stata correttamente sanzionata dal primo giudice per la violazione del dovere di tutela dell'ordine e della sicurezza; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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