COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.59 della Società POL.D. OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (omologazione risultato gara Olympic Acri – Sporting Terranova del 26.1.2014, ammenda di € 500,00, penalizzazione di TRE punti in classifica, squalifica del calciatore STRAFACE Giuseppe fino al 31/1/2016, squalifica del calciatore LAMIRATA Andrea per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.59 della Società POL.D. OLYMPIC ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (omologazione risultato gara Olympic Acri – Sporting Terranova del 26.1.2014, ammenda di € 500,00, penalizzazione di TRE punti in classifica, squalifica del calciatore STRAFACE Giuseppe fino al 31/1/2016, squalifica del calciatore LAMIRATA Andrea per CINQUE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti il reclamo e gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA 1.- La reclamante argomenta che nessun tifoso ha scavalcato la recinzione, che è alta circa mt.2,5, e che il capannello di persone che si è creato a fine gara intorno all'arbitro in prossimità dell'uscita dal terreno di gioco, era composto dai sei calciatori dell'Olympic Acri espulsi, dai calciatori che stavano per guadagnare gli spogliatoi, dai volontari della Croce Rossa e dal padre dell'arbitro che aveva raggiunto il terreno di gioco. L'arbitro ha erroneamente pensato all'ingresso di tifosi in campo, che non è avvenuto anche perché sugli spalti erano presenti non più di venti persone, probabilmente ingannato dagli abiti borghesi indossati dai calciatori precedentemente espulsi. Ammette che ci sia stata aggressione verbale e che nel parapiglia possa esserci stato qualche spintone, ma nessuna aggressione fisica da parte dei tesserati all'arbitro, che è stato accompagnato negli spogliatoi dal personale della Croce Rossa e da alcuni dirigenti senza grossi problemi. Contesta un errore tecnico nell'espulsione del calciatore Pellegrino Ernesto n.2, che veniva ammonito al 44' e quindi espulso per doppia ammonizione, ma che in realtà la prima ammonizione era stata comminata al n.2 della squadra avversaria, tant'è che l'arbitro dopo aver notificato il cartellino rosso, ci ripensava e lasciava in campo il calciatore fino alla fine del primo tempo; ma negli spogliatoi, dopo aver convocato i dirigenti, invitava il Pellegrino a non rientrare in campo. 2.- L'arbitro, sentito a chiarimenti dalla Commissione, confermava punto per punto il rapporto di gara, chiarendo che alcuni sostenitori dell' Olympic Acri entravano sul terreno di gioco attraversando il cancello principale che i dirigenti della Società avevano appositamente aperto e altri scalcavano il cancello che dai parcheggi esterni consente l'accesso al campo. Per il resto conferma l'aggressione subita ad opera del calciatore Straface Giuseppe e il comportamento offensivo di Lamirata Andrea, in precedenza identificato. Asseriva, inoltre, che il calciatore Pellegrino Ernesto veniva espulso dal campo senza più prendere parte al gioco. 3.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice ai calciatori appaiono eccessive e devono essere ridotte, considerato che l'aggressione da parte di Straface Giuseppe non ha avuto alcuna conseguenza e che il comportamento di Lamirata Andrea deve inquadrarsi in una condotta offensiva e irriguardosa. 4.- Ugualmente eccessiva, in relazione ai fatti accertati, appare la penalizzazione di tre punti in classifica irrogata alla Società reclamante, posto che l'ingresso dei sostenitori non ha prodotto alcuna conseguenza sulla regolarità della gara né vi sono stati atti di violenza nei confronti del direttore di gara, di calciatori o di terzi. Congrua, invece, appare la sanzione dell'ammenda. P.Q.M. 1) riduce la squalifica a carico di STRAFACE Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2015; 2) riduce la squalifica a carico di LAMIRATA Andrea a QUATTRO giornate effettive di gara; 3) revoca la penalizzazione di punti TRE (3) in classifica; 2) conferma nel resto; 3) dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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