COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Villanovese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 12/2/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gambalunga Mirko – Campionato 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 19.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Villanovese
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 12/2/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Gambalunga Mirko – Campionato 1^ Categoria
La Società A.S.D. Villanovese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 50 del 12/2/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gambalunga Mirko : “
“espulso per aver contestato l’arbitro con frasi offensive e minacciose, tentava inoltre di colpirlo, senza tuttavia riuscirvi per l’intervento fattivo dei suoi compagni”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Villanovese;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
atteso che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado è da ritenersi adeguata ai fatti accaduti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Villanovese;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gambalunga Mirko;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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