COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Asiago Calcio Altopiano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano cui al Comunicato n. 36 del 5/2/2014 – Inibizione sino al 31/3/2014 Dirigente Pieroboni Massino – Campionato di Serie “D” Calcio a 5

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Asiago Calcio Altopiano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano cui al Comunicato n. 36 del 5/2/2014 – Inibizione sino al 31/3/2014 Dirigente Pieroboni Massino – Campionato di Serie “D” Calcio a 5 La Società A.S.D. Asiago Calcio Altopiano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 36 del 5/2/2014 con la quale infliggeva la sanzione della inibizione fino al 31/3/2014 a carico del Dirigente Pieroboni Massino : “inseguiva un calciatore avversario espulso per offenderlo, e richiamato dal direttore di gara, offendeva anche lo stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Asiago Calcio Altopiano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto presente il principio che nei giudizi sportivi il rapporto dell’arbitro riveste fede privilegiata ai sensi dell’articolo 35.1.1. del C.G.S., ritenuta congrua, nella fattispecie, la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Asiago Calcio Altopiano; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 31/3/2014 a carico del Dirigente Pieriboni Massimo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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