DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°91 del 19/02/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL – ISERNIA FOOTBALL UB
	
                DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul 
Comunicato Ufficiale N°91 del 19/02/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL - ISERNIA FOOTBALL UB
 Il Giudice Sportivo; 
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Alma Juventus Fano con cui si chiede la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore Riccardi Mirko ( Isernia F.C. ), assumendosi che questi non risultava tesserato con la società e che , comunque, non aveva scontato la squalifica di una giornata inflittagli con il C.U. n°º66 del 18/12/2013; 
- considerato che il calciatore Riccardi Mirko, risulta tesserato con la società Isernia a far data dal 21/12/2013 come si evince dalla comunicazione richiesta da questo giudice all'Ufficio Tesseramenti della LND; 
- rilevato che il calciatore non è stato schierato in campo nella gara del 22/12/2013 ( Maceratese-Isernia ) come risulta dagli atti di gara in possesso a questo Ufficio; 
- considerato che quindi, il calciatore Riccardi Mirko aveva pieno titolo a partecipare alla gara di cui in oggetto; 
PQM 
delibera; 
1) di respingere il reclamo; 
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con seguente punteggio: Fano - Isernia 1-1 
3) di addebitare sul conto della società AlmaJuventus Fano la tassa di reclamo.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
                
            