F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI IULIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl – (nota n. 3835/401 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI IULIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl - (nota n. 3835/401 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014). La LND – Dipartimento Interregionale, con nota del 12 dicembre 2013, portava a conoscenza della Procura federale che la Società Renato Curi Angolana Srl non aveva depositato gli accordi economici relativi ai calciatori con essa tesserati per la stagione sportiva 2013 – 2014. La Procura federale, valutato che l’accertato fatto comportava la violazione dell’art. 94 ter comma 2 NOIF e della lettera E del CU n. 1 del 1° luglio 2013 LND – Dipartimento Interregionale, con atto del 27 gennaio 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Franco Di Iulio, presidente della Società Renato Curi Angolana Srl, nonché la Società Renato Curi Angolana Srl, per rispondere il Di Iulio della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF e del CU n. 1/1.7.2013 lettera E LND – Dipartimento Interregionale e la Società della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per l’addebito contestato al proprio legale rappresentante. La Società deferita in data 13 febbraio 2014 ha fatto pervenire a questa CND una nota sottoscritta dal presidente Di Iulio, con la quale si afferma che, in seguito alla notifica del deferimento, il 6 febbraio 2014 tutti gli accordi economici di che trattasi era stati depositati presso il Dipartimento Interregionale e che il deposito non era avvenuto prima, nei termini previsti dalla norma, per mera dimenticanza. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, la quale ha chiesto, in una all’accoglimento del deferimento, l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Di Iulio l’inibizione di mesi 6 (sei), a carico della Società Renato Curi Angolana Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). La CDN osserva quanto segue. Posto che la violazione contestata ai deferiti risulta pacificamente ammessa dagli stessi, non può revocarsi in dubbio che il mancato tempestivo deposito degli accordi economici costituisce di per sé espressione di un ancor più grave inadempimento in quanto, nella ipotesi in cui la Società non rispettasse siffatti accordi, il calciatore non troverebbe tutela nell’ambito federale e sarebbe indotto ad adire l’AGO per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Infatti, come già si è evidenziato in un caso analogo, mutuando da Commissione vertenze economiche, decisione 18 gennaio 2013 (CU n. 16/D 21 gennaio 2013) richiamata nella parte motiva del deferimento, “l’eventuale omesso deposito dell’accordo economico nei termini prescritti … non può che comportare appunto l’inefficacia dell’accordo medesimo”, di guisa che non vi sarebbe luogo a procedere da parte della Commissione accordi economici LND, che fosse adita in punto di mancato rispetto dell’accordo non depositato. Il deferimento deve essere pertanto accolto. In merito alle sanzioni richieste dalla Procura federale, appaiono congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Franco Di Iulio, presidente della Società Renato Curi Angolana Srl, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società Renato Curi Angolana Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila//00).
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