F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCHIRALDI (Responsabile del Settore giovanile della Società Unione Triestina 2012 SSD), ANDREA PUGLIA (Presidente della Società Unione Triestina 2012 SSD), Società UNIONE TRIESTINA 2012 SSD – (nota n. 3701/174 pf13-14 SP/mg del 22.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCHIRALDI (Responsabile del Settore giovanile della Società Unione Triestina 2012 SSD), ANDREA PUGLIA (Presidente della Società Unione Triestina 2012 SSD), Società UNIONE TRIESTINA 2012 SSD - (nota n. 3701/174 pf13-14 SP/mg del 22.1.2014). Visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 22 gennaio 2014 nei confronti di: - Francesco Schiraldi, responsabile del Settore giovanile dell’Unione Triestina 2012 SSD, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in quanto al solo fine di arrecare un vantaggio alla propria squadra procedeva all’acquisizione di calciatori di altre Società, senza peraltro preventivamente prendere accordi con le Società di appartenenza, ma contattando direttamente i genitori dei giovani calciatori con promesse ed atteggiamenti ingannevoli; ed inoltre pur essendo tesserato per l’ASD Ponziana ha, di fatto, assunto la qualifica di responsabile del Settore giovanile dell’Unione Triestina 2012 SSD, svolgendo contemporaneamente attività per entrambe le Società, contravvenendo al disposto degli art.21 n. 3.e 22 n.2 delle NOIF; - Andrea Puglia, Presidente dell’Unione Triestina 2012 SSD, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in quanto al momento dell’impiego del Sig. Schiraldi Francesco, come responsabile del Settore giovanile era perfettamente a conoscenza che lo stesso era tesserato per altra squadra ed ha, quindi, concorso alla suindicata condotta del Sig. Schiraldi; - Unione Triestina 2012 SSD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al Sig. Schiraldi, soggetto che comunque svolgeva attività nell’interesse della predetta Società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS all’epoca dei fatti; ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Francesco Schiraldi: inibizione di mesi nove (9); - Andrea Puglia: inibizione di mesi sei (6); Unione Triestina 2012 SSD: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); letta la memoria depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si contesta in radice il deferimento sul presupposto che non sussisterebbe alcun comportamento censurabile dal punto di vista disciplinare in considerazione del fatto che non è stato possibile accertare quali giocatori vincolati sarebbero stati illecitamente contattati, se lo Schiraldi e la US Triestina abbiano mai contattato giocatori vincolati al fine di tesserarli poi per la US Triestina, se i comportamenti contestati, ove posti in essere, abbiano provocato danni a qualcuno, conclude chiedendo l’archiviazione del deferimento; rilevato che il presente deferimento trae origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il quale ha rappresentato che diverse Società della Regione avrebbero lamentato il comportamento tenuto dalla Unione Triestina 2012 SSD la quale, al fine di organizzare il proprio settore giovanile, contattava direttamente numerosi giovani calciatori legati ad altre Società; accertato che tutto nasceva da un accordo intervenuto tra lo Schiraldi e la ASD Ponziana in base al quale la Unione Triestina avrebbe acquisito l’intero patrimonio della ASD Ponziana, dove peraltro lo Schiraldi era tesserato per la stagione sportiva 2012/13; valutato che in effetti da un accurato esame degli atti non emergono comportamenti illeciti di particolare spicco considerato che la US Triestina non arrecava alcun danno alla ASD Ponziana, che per lo più i giovani calciatori contattati dallo Schiraldi che avevano giocato in altre Società, erano svincolati (avendo il vincolo durata annuale) e anche disinteressati a vincolarsi nuovamente per le Società per le quali avevano giocato; considerato che dalle indagini effettuate dalla Procura federale emerge quindi una sicura attività dello Schiraldi alla ricerca di giovani di talento che garantissero validità al progetto della Unione Triestina che però non vengono nello specifico precisamente individuati dalla Procura federale sicché appare difficile configurare il comportamento illecito contestato; rilevato invece che sicuramente lo Schiraldi, all’epoca in cui era tesserato per la ASD Ponziana, svolgeva attività anche per la Unione Triestina in palese violazione degli artt. 21, n. 3 e 22 n. 2 NOIF e che il Presidente della Unione Triestina, Andrea Puglia, deve essere chiamato responsabile per aver consentito allo Schiraldi tale comportamento illegittimo, di cui era peraltro pienamente a conoscenza; accertata la responsabilità, nei limiti sopra indicati, dello Schiraldi e del Puglia, alla quale consegue la responsabilità diretta e oggettiva della Unione Triestina 2012 SSD; P.Q.M. in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: inibizione di mesi tre (3) al Sig. Francesco Schiraldi; inibizione di mesi tre (3) al Presidente Andrea Puglia; ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) alla Unione Triestina 2012 SSD.
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