F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014 (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO SANTOPADRE (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl (nota n. 3468/148 pf13-14/SP/blp del 13.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014
(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO SANTOPADRE (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl (nota n. 3468/148 pf13-14/SP/blp del 13.1.2014).
Il deferimento
Con atto del 13.1.2014, la Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione: - il Signor Santopadre Massimiliano, Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti ed attualmente della Società AC Perugia Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, per aver contravvenuto agli obblighi di lealtà, probità e correttezza cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, avendo promosso davanti alla Commissione premi di preparazione il procedimento n. 644 di cui al C.U. n. 6/E del 21 febbraio 2013 nella consapevolezza della infondatezza della propria domanda stante l’esistenza della rinuncia al pagamento del premio di preparazione sottoscritta dallo stesso in data 25/09/2012 e depositata presso il C.R. Emilia Romagna in data 26/09/2012; - nonché la Società AC Perugia Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, co. 1, CGS a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento
Alla riunione del 26.2.2014, la Procura federale ha richiesto l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) al Sig. Santopadre e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la AC Perugia. I deferiti, con memorie tempestivamente depositate, hanno invece insistito per il proscioglimento. I motivi della decisione La vicenda trae origine dalla nota con la quale il Segretario della Commissione vertenze economiche ha denunciato alla Procura federale il contegno disciplinarmente rilevante posto in essere dall’AC Perugia Calcio Srl con il ricorso, presentato alla Commissione
premi di preparazione, per ottenere quanto asseritamente spettante per la formazione del calciatore Alunni Alessandro. La Commissione, in effetti, ha riconosciuto detto premio in favore della ricorrente in ragione dell’assenza al procedimento del Bologna FC 1909 Spa il quale, nel successivo grado di appello innanzi alla Commissione vertenze economiche, ha dimostrato l’illegittimità della pretesa alla quale la beneficiaria aveva precedentemente rinunciato, a mezzo di dichiarazione del 25/9/2012, rilasciata quindi dal Sig. Santopadre in epoca antecedente all’instaurazione del primo giudizio, e depositata il 26/9/2012 presso il CR Emilia Romagna. Il deferimento è infondato e va pertanto rigettato. La difesa dei deferiti, con motivazioni puntuali, ha evidenziato e dimostrato che il ricorso del 7/12/2012 innanzi alla Commissione premi di preparazione è stato sottoscritto da soggetto diverso dal deferito, tale Sig. Mauro Lucarini, al quale era stata affidata la rappresentanza della Società innanzi alla FIGC con delibera del 18.9.2012, trasmessa alla Lega Pro il successivo 20.9.2012.
Pertanto, il Sig. Santopadre non può essere ritenuto responsabile della violazione ascritta non avendo commesso i fatti allo stesso contestati, con la conseguenza che il deferimento deve essere rigettato tanto nei confronti dello stesso quanto nei confronti della AC Perugia Calcio Srl, non sussistendo le condizioni per il ricorrere dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Proscioglie da ogni addebito tutti i deferiti.
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