F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014 (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CRUDO (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN (nota n. 2916/197 pf13-14/MS/vdb del 10.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014 (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CRUDO (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN (nota n. 2916/197 pf13-14/MS/vdb del 10.12.2013). Il deferimento Con atto del 10 dicembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione nazionale disciplinare il Sig. Crudo Francesco, nella sua qualità di Presidente della ACFD Milan all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 CGS e dell'art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato nei termini prestabiliti, alla decisione della Commissione vertenze economiche n. 12 del 13.6.2103, pubblicata sul CU n. 26/D in pari data e la ACFD Milan per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, stante gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Nei termini consentiti dalla normativa processuale le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione per Il Sig. Francesco Crudo; - ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi all’atto di iscrizione presso un campionato organizzato dalla FIGC per la Società ACFD Milan. Nessuno é comparso per le parti deferite. Motivi della decisione La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Risulta dalla documentazione acquisita che la Commissione vertenze economiche ha condannato la ACFD Milan a corrispondere alla calciatrice Cama Alice, la somma di Euro 3.000,00, in accoglimento dell'appello da quest'ultima proposto avverso la delibera della Commissione accordi economici del 15.4.2103, pubblicata sul CU n. 228/1. Risulta altresì, che la delibera dianzi richiamata, immediatamente esecutiva, è stata comunicata alla ACFD Milan in data 14.6.2013 dal responsabile della Commissione vertenze economiche e sono decorsi inutilmente i termini prestabiliti per il pagamento di quanto dovuto, concretizzandosi, in tal modo, l'inadempimento della ACFD Milan, come risulta anche dalla nota indirizzata dall'Avv. Carlo Cama alla Procura federale, in data 31.7.2013, acquisita in atti. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Crudo Francesco, la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), nonché alla Società ACFD Milan la sanzione della ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi all’atto di iscrizione presso un campionato organizzato dalla FIGC.
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